È quanto emerge dalla risposta ad interpello n. 63 del 19 febbraio 2019 con cui l’Agenzia delle entrate ha precisato che le suddette indennità sono esenti da tassazione perché da ricomprendersi nella categoria degli assegni accessori, per i quali il DPR n. 601/1973 prevede appunto l’esenzione dall’IRPEF.
Facciamo un passo indietro per meglio comprendere la tematica.
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Pensioni privilegiate: cosa sono
La pensione privilegiata è un trattamento economico concesso al dipendente pubblico colpito da lesioni o infermità per causa di servizio.
Le pensioni privilegiate si distinguono in:
- Pensioni privilegiate ordinarie civili e militari;
- Pensioni privilegiate dei militari di leva.
Mentre le pensioni privilegiate ordinarie, essendo sostanzialmente pensioni d’invalidità lavorativa, sono soggette a imposizione fiscale, le pensioni privilegiate di leva hanno natura risarcitoria, come tali esenti da imposizione fiscale.
E’ in pratica una misura previdenziale prevista dal nostro ordinamento, consistente in un trattamento economico, non collegato alla presenza di una età anagrafica minima o di un requisito assicurativo o contributivo.
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Pensioni privilegiate e assegni connessi: l’istanza
L’interpello dell’Agenzia delle entrate prende le mosse dall’istanza della Ragioneria Provinciale dello Stato che, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se gli assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria, in particolare l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche siano esenti da IRPEF.
Pensioni privilegiate e assegni: cosa prevede la normativa
Il DPR n. 601/73 recante la disciplina delle agevolazioni tributarie dispone all’art. 34 che:
- Le pensioni di guerra;
- Gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
- Le pensioni connesse alle decorazioni dell’ordine militare d’Italia;
- I soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare.
Sono esenti da IRPEF.
Essendo escluse dall’elenco (a riconferma di quanto anticipato sopra), risultano soggette a tassazione le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari).
Pensione privilegiata e connessi: esenzione Irpef
Nella risposta ad interpello, l’Agenzia delle entrate menziona la nota operativa n. 36 del 9 luglio 2010 con cui l’INPDAP ha ricompreso tra gli assegni accessori esenti da IRPEF i seguenti emolumenti:
- L’assegno di superinvalidità;
- L’indennità di assistenza e accompagnamento aggiuntivo;
- L’assegno integrativo;
- L’aumento d’integrazione per i familiari a carico;
- L’assegno di incollocabilità.
In base alle premesse citate, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento, l’indennità mensile per particolari cure fisioterapiche e in generale gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie siano esenti da IRPEF (ai sensi del DPR n. 601/1973).
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