La Manovra vuole introdurre nel 2020-2021 una rivalutazione pari al 100% per le pensioni fino a quattro volte l’assegno minimo, per poi ridursi al 77, 52, 47, 45 o 40%. Gli scaglioni passerebbero poi a tre nel 2022.
Prima di analizzare le novità, vediamo l’attuale sistema di rivalutazione e quali differenze ci sono a seconda dell’importo della pensione.
Novità su pensioni e contributi
Pensioni 2019: la situazione attuale
L’attuale meccanismo di rivalutazione è figlio dell’ultima legge di Bilancio che ha previsto per il triennio 2019-2021 sette aliquote decrescenti:
- 100% di rivalutazione per le pensioni di importo fino a tre volte l’assegno minimo (pari a 513 euro nel 2019);
- Alle pensioni di importo compreso fra tre e quattro volte l’assegno minimo è garantita una rivalutazione pari al 97%;
- 77% per le pensioni di importo compreso tra quattro e cinque volte l’assegno minimo;
- 52% per le pensioni di importo compreso tra cinque e sei volte l’assegno minimo;
- 47% per le pensioni di importo compreso tra sei e otto volte l’assegno minimo;
- 45% per le pensioni di importo compreso tra otto e nove volte l’assegno minimo;
- 40% per pensioni di importo superiore a nove volte l’assegno minimo.
Pensioni 2020: cosa cambia
Il ddl Bilancio prevede per il biennio 2020- 2021 la rivalutazione automatica delle pensioni in base a sei scaglioni:
- 100% di rivalutazione per le pensioni pari o inferiori a quattro volte l’importo dell’assegno minimo;
- 77% di rivalutazione per le pensioni comprese tra quattro e cinque volte l’importo dell’assegno minimo;
- 52% di rivalutazione per le pensioni comprese tra cinque e sei volte l’importo dell’assegno minimo;
- 47% di rivalutazione per le pensioni comprese tra sei e otto volte l’importo dell’assegno minimo;
- 45% di rivalutazione per le pensioni comprese tra otto e nove volte l’importo dell’assegno minimo;
- 40% di rivalutazione per le pensioni di importo superiore a nove volte l’ammontare dell’assegno minimo.
Sempre il ddl Bilancio stabilisce dal 1° gennaio 2022 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici su tre soli scaglioni:
- In misura pari al 100% per le pensioni fino a quattro volte l’assegno minimo;
- In misura pari al 90% per le pensioni tra quattro e cinque l’assegno minimo;
- In misura pari al 75% per le pensioni superiori a cinque volte l’assegno minimo.
Ape sociale 2020: cosa cambia
Sulla previdenza il ddl Bilancio prevede, oltre a modificare il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, la proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2020) dell’Ape sociale, senza tuttavia modificarne il funzionamento e i destinatari.
L’Ape prevede l’accesso alla pensione a chi compirà 63 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, ricompreso in una delle seguenti categorie:
- Disoccupati che da tre mesi non ricevono più alcuna prestazione;
- Dipendenti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con handicap grave;
- Dipendenti colpiti da una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%;
- Dipendenti che in almeno sei degli ultimi sette anni di lavoro abbiano svolto in maniera continuativa lavori difficoltosi e rischiosi.
Nei primi tre casi è necessaria un’anzianità contributiva minima pari a 30 anni, che sale a 36 anni per coloro che abbiano svolto lavori difficoltosi e rischiosi.
Opzione donna: cosa cambia
Il ddl Bilancio proroga di un anno l’Opzione donna. Invariati i requisiti, che dovranno essere maturati entro il 31 dicembre 2019:
- Almeno 35 anni di anzianità contributiva;
- 58 anni di età per i dipendenti, 59 per le lavoratrici autonome.
Le finestre di accesso alla pensione sono dodici mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e 18 per le autonome.
Quota 100: cosa cambia
Nessuna novità sul fronte Quota 100. L’accesso alla pensione con 62 anni di età e 38 di contributi non dovrebbe subire battute d’arresto, arrivando in questo modo alla scadenza naturale attualmente prevista per il 2021.
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