Pensione di invalidità 2019: quali redditi e pensioni sono cumulabili

I soggetti che per le loro particolari condizioni fisiche, presentano sostanziali riduzioni delle capacità lavorative, possono – in determinati casi – chiedere un sostegno economico all’Inps, che prende il nome di pensione di invalidità 2019. Naturalmente, non tutte le patologie danno diritto alla pensione di invalidità civile, che è comunque riservata esclusivamente a chi presenta una riduzione del 100% della capacità lavorativa. Già da queste prime battute è facile intuire che l’invalidità civile viene riconosciuta in percentuali, e che a diverse percentuali di invalidità corrispondono diversi diritti.

Ma se il soggetto titolare della pensione di invalidità civile volesse instaurare un rapporto di lavoro subordinato, o di tipo autonomo, può farlo? Esistono, in questi casi, dei limiti reddituali da rispettare, o comunque una tetto massimo entro il quale i due redditi sono cumulabili? E ancora, la pensione di invalidità civile è cumulabile con altre pensioni o l’una esclude l’altra? Andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla pensione di invalidità civile, e se questa sia cumulabile con altri redditi e pensioni.

Pensione di invalidità civile: cos’è?

L’invalidità civile, disciplinata dalla L. n. 118/1971, è un tipo di riconoscimento che riguarda le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo (33%). Dunque, altro non è che una condizione sia fisica che psichica che laddove venga riconosciuta dà diritto a specifiche prestazioni e agevolazioni economiche e socio-sanitarie da parte dello Stato.

Ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, l’INPS accerta l’effettiva difficoltà del paziente affetto dalla malattia a svolgere le attività tipiche della vita quotidiana o lavorativa. In base alla gravità della malattia, viene attribuita una determinata percentuale di invalidità. Per godere dei benefici, inoltre, è necessario che la patologia sia una tra quelle previste dalla legge.

È bene tenere distinta l’invalidità civile dallo “stato di handicap”, riconosciuto ai sensi dell’art. 3, co. 1 della L. n. 104/1992, che descrive la persona handicappata come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

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Pensione di invalidità civile: chi ne ha diritto

Come anticipato, il riconoscimento di invalidità civile presuppone una minorazione, cioè un’infermità, che può essere fisica, psichica o sensoriale, che provoca un danno funzionale, cioè la limitazione o la perdita di effettuare un’attività nel modo o nei limiti considerati normali.

Possono accedere ai benefici, a seguito del riconoscimento della condizione invalidante:

  • il cittadino (di età compresa tra i 18 e i 67 anni) che abbia minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Sono compresi gli irregolari psichici e le insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 1/3 (33%);
  • i minori di 18 anni se hanno difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;
  • il cittadino con più di 67 anni che abbia difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. Gli ultrasessantacinquenni vengono considerati invalidi civili ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento.

Sono considerati invalidi civili anche i ciechi civili ed i sordi.

Al contrario, non sono considerati invalidi civili:

  • gli invalidi di guerra;
  • gli invalidi di lavoro (per i lavoratori privati);
  • gli invalidi di servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

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Come anticipato in premessa, l’invalidità civile viene riconosciuta in percentuali e a ciascuna di esse corrisponde un determinato beneficio. In particolare:

  • dal 34% spetta la concessione gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
  • dal 46% è possibile iscriversi alle liste di collocamento mirato;
  • dal 50% spetta il congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL;
  • dal 67% è possibile fruire dell’esenzione parziale del pagamento ticket per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale;
  • dal 74% spetta l’erogazione dell’assegno mensile se in possesso dei requisiti richiesti, anche in termini di reddito. È possibile richiedere anche l’APE sociale;
  • con il 100% spetta l’erogazione della pensione di inabilità nel rispetto dei limiti reddituali ed esenzione anche del ticket farmaci.

Pensione di invalidità civile: importi 2019

I nuovi importi, validi a decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stati confermati dall’INPS con la Circolare n. 122 del 27 dicembre 2018. Per l’anno 2019 la prestazione è pari a 285,66 euro (nel 2018 era pari a 282,55 euro) ed è concessa per 13 mensilità per un valore annuo di 3.713,58 euro. Esso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità. La prestazione non è reversibile ai superstiti.

Il limite di reddito personale che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 16.847,67 euro annui (nel 2018 era pari a 16.664,36 euro annui).

Per chi presenta, invece, una invalidità civile parziale (dal 74% al 99%) il limite di reddito personale annuo che consente di aver diritto alla prestazione è pari a 4.906,68 euro.

Pensione di invalidità 2019: redditi e pensioni cumulabili

Ai fini del raggiungimento dei limiti reddituali appena elencati vengono valutati i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini delle imposte, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Ad esempio, concorrono a formare il limite di reddito: gli stipendi e le pensioni, compresi i redditi di lavoro e pensione concessi da enti internazionali, i redditi d’impresa e di lavoro autonomo, i redditi dei terreni e dei fabbricati, esclusa l’abitazione (solo a partire dal 2017), i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (come gli interessi del conto corrente), ecc.

Al contrario, NON devono essere considerati ai fini del raggiungimento del limite reddituali, e quindi sono totalmente compatibili con la pensione d’invalidità civile, i seguenti redditi:

  • pensioni, assegni e indennità corrisposti o da corrispondere agli invalidi civili;
  • assegni per l’assistenza personale continuativa;
  • rendite infortunistiche Inail con natura risarcitoria;
  • assegno funerario;
  • rendita Inail ai superstiti per morte del lavoratore;
  • assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
  • rendite di passaggio per silicosi e asbestosi;
  • sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici.

Inoltre, sono compatibili al 100% anche le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e relative indennità accessorie, nonché le pensioni annesse alle decorazioni dell’Ordine Militare d’Italia e soprassoldi concessi ai decorati al valore militare.

Daniele Bonaddio

Laureato nel 2011 presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro in Economia Aziendale, svolge ormai da diversi anni la professione di redattore presso numerose testate giornalistiche online, occupandosi di temi riguardanti il diritto del lavoro e della previdenza sociale. Ha f…Continua a leggere

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