Tra le novità del trattato, di cui anticipiamo una bozza, segnaliamo l’articolo 4 che, riprendendo un articolo della recente riforma del Patto di stabilità, consente ai Paesi di attenuare l’impegno di riduzione del debito eccessivo sulla base di “fattori rilevanti” Via la procedura sul debito.
Inoltre si stabilisce che la procedura di deficit eccessivo vale solo per il disavanzo eccessivo e non anche per il debito. Limitato il ruolo della Corte di Giustizia all’adozione della regola d’oro sul pareggio di bilancio.
Ammesse inoltre “temporanee deviazioni dagli obiettivi di medio termine” in caso di “eventi insoliti fuori dal controllo” dei governi dei paesi interessati e che “abbiano un impatto maggiore sulle posizioni finanziarie in periodi di gravi recessioni economiche”.
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