Il Ministero evidenzia come “la norma primaria autorizzi la compensazione di crediti riconducibili all’attività dell ‘avvocato-difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato senza che possa essere consentita una distinzione tra soggetti legittimati: vale a dire l’avvocato che esercita individualmente la professione e l’avvocato che la esercita in forma associata o societaria, altrimenti – si legge nella circolare – si verificherebbe “una disparità di trattamento tra il professionista individuale ed il professionista associato, entrambi chiamati ad esercitare la difesa personalmente”.
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La Circolare ministeriale precisa, inoltre, che “il soggetto tenuto all’adempimento degli obblighi fiscali, in caso di prestazione resa da un avvocato facente parte di un’associazione, è lo stesso ente e non il professionista singolo, con la conseguenza che risulterebbe irragionevole ed ingiustificata una disparità di trattamento tra professionisti che prestano la medesima attività e che maturano il medesimo credito ammesso al meccanismo di compensazione in parola per il solo fatto di aver optato o meno per una organizzazione collettiva della professione”.
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