Il patrocinio a spese dello Stato: brevi cenni

Luisa Camboni 15/07/17
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Il nostro ordinamento, per la difesa del cittadino non abbiente, ha previsto l’istituto del patrocinio a spese dello Stato o gratuito patrocinio. Chi ha diritto di essere ammesso al gratuito patrocinio non è tenuto al pagamento di alcune spese, quali contributo unificato, le spese forfettizzate per le notifiche a richiesta d’ufficio…

Chi può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta generale sul reddito, non superiore ad € 11.528,41.

Si noti bene. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente il nucleo familiare, compreso l’istante. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono in contestazione diritti della personalità (ad esempio: separazione personale dei coniugi).

In ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ambito di applicazione

Il patrocinio a spese dello Stato trova applicazione: nel processo penale, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.

Come si presenta l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio?

In ambito civile è necessario presentare la c.d. istanza di ammissione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui deve incardinarsi il processo. La domanda può essere presentata personalmente dall’istante, o dal suo legale oppure inviata a mezzo raccomandata a/r.

In ambito penale, invece, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

Attenzione!!! Non tutti gli avvocati possono operare con il gratuito patrocinio, ma solo gli avvocati che risultano iscritti in un apposito elenco, elenco consultabile presso le rispettive sedi o pubblicato online sui vari siti web.

Se non si possiedono i requisiti e l’istanza viene ugualmente presentata che succede?

Se non sussistono i requisiti la domanda viene respinta o dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente nei giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione o dal magistrato davanti al quale pende il processo penale.

Se nel corso del giudizio colui che è stato già ammesso al gratuito patrocinio superasse il limite di reddito previsto dalla legge, il beneficio può essere revocato.

Nella procedura di mediazione è possibile presentare l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio?

La risposta è positiva. In questo caso il cittadino che richiede o aderisce alla mediazione depositando istanza di ammissione al gratuito patrocinio non dovrà corrispondere alcuna indennità all’Organismo di Mediazione.

Chi scrive fa presente che in sede di mediazione il gratuito patrocinio non copre gli onorari dell’Avvocato. In sede di procedura di mediazione l’assistenza di un avvocato è obbligatoria.

Per le vittime di stalking quale limite reddituale?

I Giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 13497/2017, hanno stabilito che le vittime di stalking hanno sempre diritto al gratuito patrocinio, indipendentemente dal reddito; precisando che il verbo “può” della legge che ha introdotto il reato di stalking deve essere letto come un “deve”.

Per le vittime di stalking non è richiesta alcuna soglia reddituale per poter usufruire del beneficio del gratuito patrocinio.

Luisa Camboni

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