Esame avvocato 2013. Soluzione parere penale traccia 2

Redazione 13/12/13

Durante la spedizione postale di alcuni assegni circolari inviati in pagamento già compilati anche nell’indicazione del beneficiario, vengono rubati.

Nella consapevolezza della loro provenienza illecita, Tizio entra in possesso di 3 di tali assegni intestati a Caio e, aperto un conto corrente a nome di quest’ultimo attraverso la presentazione di un documento falso recante la propria fotografia ma con le generalità di Caio, versa in Banca gli assegni senza alcuna manomissione e, nello stesso giorno, incassa i corrispondenti importi in contanti.

A seguito della denuncia dell’istituto di credito emittente gli assegni (a cui Caio ha reclamato il pagamento) si scopre che gli assegni sono stati incassati attraverso la fotografia sul documento e le registrazioni del sistema di sorveglianza della Banca effettuate il giorno in cui era avvenuta l’apertura del conto di Tizio (pregiudicato già segnalato presso gli archivi della polizia), viene identificato e sottoposto a procedimento penale.

Tizio si reca da un legale per conoscere le possibili conseguenze penali della propria condotta.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, analizzi le fattispecie di reato configurabili.

La risoluzione del caso in esame merita preliminarmente una breve disamina sui reati di riciclaggio e ricettazione previsti rispettivamente dagli artt. 648 bis e 648 c.p..

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio e, a seconda delle fattispecie, anche l’ordine pubblico ed economico. La numerosa giurisprudenza in materia evidenzia le complessità delle fattispecie che vengono ricomprese in questa figura delittuosa che punisce infatti “chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Dalla lettura della norma si desume che il delitto di riciclaggio ha come presupposto soggettivo il dolo generico, ovvero la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità, e come presupposto oggettivo la materiale idoneità ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del bene.

Il delitto di ricettazione, invece, può essere integrato da chiunque – senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto – acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E’, altresì, necessario che l’autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi – un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. Il presupposto soggettivo di tale reato è sicuramente il dolo, eventuale o specifico, ovvero che l’autore del reato sia a conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare e che consapevole di raggiungere – o di far raggiungere a terzi – un profitto dal reato.

Partendo da tali presupposti e rapportandoli al caso posto alla nostra attenzione è chiaro che Tizio era consapevole della provenienza illecita degli assegni circolari intestati a Caio; di conseguenza la condotta di Tizio, sotto il profilo soggettivo, è sicuramente connotata dal dolo e facilmente rapportabile sia al reato di riciclaggio che a quello di ricettazione.

Il delitto di riciclaggio, però, pone un presupposto importante per la configurabilità della sua fattispecie, ovvero, che l’autore del reato ponga in essere atti idonei ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita del denaro, dei beni o di altre utilità.

Nel caso in esame, si ritiene che Tizio non abbia posto in essere alcuna azione atta ad ostacolare l’identificazione della provenienza illecita degli assegni circolari intestati a Caio.

Infatti, le uniche azioni che sarebbero state idonee ad ostacolare la provenienza illecita degli assegni in questione sarebbero state quelle di modificare il numero di serie degli assegni, gli importi e il beneficiario.

Invece, Tizio si è limitato ad aprire un conto corrente sotto il falso nome del beneficiario degli assegni di provenienza delittuosa, ma non ha apportato alcuna manomissione sui titoli stessi, limitandosi a presentare un documento falso con le generalità di Caio, titolare effettivo degli assegni.

In realtà, dunque, nel caso in esame, non vi è stata alcuna attività finalizzata ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei titoli di credito in questione; ne’ può essere considerata tale la semplice operazione di versamento dei titoli per aprire il conto corrente, dal momento che in mancanza di manomissioni, alterazioni o falsificazioni dei medesimi, in realtà è rimasto agevole verificare da parte dell’istituto bancario, come in concreto è avvenuto, la provenienza furtiva dei titoli in questione.

La particolarità della fattispecie, anche se relativa a beni sostitutivi del denaro contante, porta dunque ad escludere la sussistenza del reato di riciclaggio.

A tal proposito la Suprema Corte, con la sentenza n. 47932/2011 ha sancito che: “il delitto di riciclaggio è in relazione di specialità con il delitto di ricettazione perchè si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di denaro o altra utilità, arricchita dall’elemento aggiuntivo del compimento di attività dirette ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa, con la conseguenza che deve essere esclusa la configurabilità di tale reato, in assenza di una chiara volontà che concretizzi tale aspetto specializzante, in favore della fattispecie del reato di ricettazione in concorso, con il reato di truffa”.

In più, gli Ermellini con la sentenza n. 47088/2003, hanno sancito che: “l’esibizione di documenti falsi per l’apertura dei conti correnti, con i nomi dei beneficiari degli assegni di provenienza delittuosa, non ostacolano l’accertamento sull’origine delittuosa della res, ma creano incertezza sull’identità del soggetto percettore del titolo e connotano un’azione delittuosa qualificabile come truffa”.

In considerazione delle suesposte argomentazioni, Tizio sarà imputabile per il reato di ricettazione ex art. 648 c.p. e non di riciclaggio, in quanto non ha posto in essere azioni atte ad ostacolare l’identificazione degli assegni di provenienza illecita, e del reato di truffa p. e p. dall’art. 640 c.p., avendo Tizio raggirato l’istituto bancario esibendo un documento falso per incassare i titoli intestati a Caio.

Soluzione offerta dall’ avv. Paola Sparano

 

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