L’istanza veniva rigettata e il ricorrente veniva condannato oltre al pagamento delle spese processuali, anche alle spese in favore del fallimento ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Così la motivazione: “ la parte opponente ha depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’ Intesa tra il Tribunale e l’ Ordine degli avvocati di Milano del 26.06. 2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanze comporta l’ applicazione dell’ art. 96, comma 3, c.p.c”.
In relazione alla sentenza, è da poco la notizia che è intervenuta l’autorizzazione del giudice delegato a non metterla in esecuzione in ragione dell’incerto giudizio scaturente dall’obbligato gravame.
E’ doveroso sottolineare che l’ art. 96, co° 3, c.p.c preso in causa si applica qualora la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, in tal caso il giudice, su istanza dell’ altra parte, la condanna, oltre alle spese, al risarcimento dei danni.
La legge configura in un tale comportamento una responsabilità aggravata, essendo fondata su un illecito.
Nel caso in questione, la mancanza della consegna delle copie cortesia, poco farebbe pensare a una condotta temeraria.
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