Omesso versamento contributi Inps: stop alle maxi-sanzioni. Cosa cambia

Paolo Ballanti 31/05/23
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Cosa è cambiato con il Decreto lavoro in caso di omesso versamento contributi Inps? Tra le novità introdotte dal Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023 numero 48) figura la modifica del meccanismo sanzionatorio previsto nei confronti dei datori di lavoro che non versano all’Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori.

Una delle attività dell’Inps, ricordiamolo, è l’erogazione di prestazioni economiche a fronte di eventi che impediscono al dipendente di rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, percepire la retribuzione.  Si pensi, ad esempio, a pensioni, indennità di malattia, maternità e congedo parentale.

Le prestazioni Inps sono finanziate grazie ai contributi a carico soprattutto dell’azienda che li versa all’Istituto con modello F24, unitamente ai contributi in capo ai dipendenti, trattenuti dall’azienda stessa in busta paga. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate nei confronti dei lavoratori comporta per il datore di lavoro una responsabilità a livello penale, nel caso in cui l’ammontare delle somme non liquidate all’Inps superi una certa soglia annua. Al di sotto di tale importo si applica una sanzione amministrazione pecuniaria. Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che interviene il Decreto Lavoro.

Il D.L. numero 48/2023 ha infatti sostituito il precedente meccanismo sanzionatorio, basato sull’applicazione di una forbice di importo forfettaria, a prescindere dalla somma non versata, con una sanzione da una volta e mezza a quattro volte i contributi omessi.

Indice

Omesso versamento contributi Inps: nuova sanzione amministrativa pecuniaria

L’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. numero 463/1983 dispone che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo superiore a 10 mila euro annui è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032,00 euro.
Se l’importo omesso non eccede i 10 mila euro annui si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro.

Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Il Decreto Lavoro interviene modificando l’articolo 2, comma 1-bis,per quanto concerne la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista se l’importo omesso non è superiore a 10 mila euro. Nello specifico le parole “da euro 10.000 a euro 50.000” sono sostituite con “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.

Di conseguenza la sanzione amministrativa è prevista ora in una forbice che va da un minimo di una volta e mezza ad un massimo di quattro volte l’importo omesso.

Omesso versamento contributi Inps: notifica violazioni ante 2023

Il comma 2 del citato articolo 23 del D.L. Lavoro prevede che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, la notifica degli estremi della violazione debba avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.

Il volume “Il contenzioso contributivo con l’Inps“, attraverso la proposta di modelli di ricorsi, si presenta come un valido strumento sia in una fase propedeutica sia nel predisporre e implementare una valida strategia difensiva (preventiva, in sede amministrativa o giudiziaria) nei confronti dell’INPS.

Omesso versamento contributi Inps: nuovo prospetto di calcolo sanzioni

A seguito delle modifiche disposte dal Decreto – legge numero 48/2023 l’Inps ha pubblicato con il Messaggio del 24 maggio 2023 numero 1931 il nuovo prospetto di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabile anche in maniera retroattiva.

La natura punitiva della sanzione amministrativa, precisa infatti l’Inps, nel rispetto degli articoli 3 e 25 della Costituzione, nonché dell’articolo 7 della Corte europea per i diritti dell’uomo (CEDU) e dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale in ordine a fattispecie analoghe, rende sostenibile “un’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem”.

Per effetto della novità normativa in parola, con cui si è alleggerito il profilo sanzionatorio, si potrà “procedere direttamente all’irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa del decreto – legge n. 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall’Istituto” (Messaggio Inps).

Il prospetto di calcolo
Nell’Allegato 1 al Messaggio del 24 maggio 2023 l’Inps fornisce la nuova tabella di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie.

 

A)

B)

C)

D)

E)

F)

Annualità

T

T+1

T+2

T+3

T+4

T+5

Importo sanzione

Importo ritenute omesse * 1,5

Importo ritenute omesse * 2

Importo ritenute omesse * 2,5

Importo ritenute omesse * 3

Importo ritenute omesse * 3,5

Importo ritenute omesse * 4

Colonna a), indica la misura della sanzione amministrativa minima pari al valore dell’importo delle ritenute moltiplicato per il coefficiente 1,5;
Colonne b), c), d), e), f) riportano la misura della sanzione in caso di reiterazione che è pari all’importo delle ritenute omesse moltiplicato per il coefficiente 2 (primo anno), 2,5 (secondo anno), 3 (terzo anno), 3,5 (quarto anno) e 4 (quinto anno), in relazione alla reiterazione nei cinque anni successivi alla commissione della violazione.

Ecco un esempio di calcolo delle sanzioni, fornito dall’Inps.

Importo ritenute omesse

Sanzione minima

Sanzione per reiterazione (1° anno)

Sanzione per reiterazione (2° anno)

Sanzione per reiterazione (3° anno)

Sanzione per reiterazione (4° anno)

Sanzione per reiterazione (5° anno)

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

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Omesso versamento contributi Inps: quando non opera la nuova sanzione

Procedimento sanzionatorio definito
Le novità normative introdotte dal Decreto Lavoro, come sopra descritte, non trovano applicazione per le ordinanze – ingiunzioni per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa. In questi casi, infatti, il procedimento sanzionatorio è già definito.

Pagamento in forma rateale
Nelle ipotesi di pagamento in forma rateale, qualora l’importo delle rate versate risulti, alla data di entrata in vigore del D.L. Lavoro (5 maggio 2023), superiore a quello della sanzione amministrativa rideterminato ai sensi dell’articolo 23 del citato decreto, la Struttura Inps territorialmente competente, una volta ricalcolato l’importo della sanzione dovuta, dovrà comunicare all’interessato la definizione del procedimento sanzionatorio.

Al contrario, qualora l’importo delle rate versate risulti, sempre al 5 maggio scorso, inferiore a quello rideterminato della sanzione amministrativa, la sede Inps interessata dovrà procedere a una nuova quantificazione del piano di ammortamento.
Sono in caso esclusi i rimborsi aventi ad oggetto quanto versato in misura superiore all’importo della sanzione amministrativa, come rideterminato ai sensi dell’articolo 23 del D.L. numero 48. Nelle ipotesi di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Lavoro, con cui si è introdotta una disposizione sanzionatoria più favorevole, deve “ritenersi il rapporto ormai esaurito, con conseguente impossibilità di applicare la novella legislativa” (Messaggio Inps).

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