Obbligo contratti della PA in forma elettronica: contrasto tra Avcp e Ministero Infrastrutture

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Sulla questione dell’obbligo della modalità elettronica per la forma pubblica amministrativa che appassiona (recte: angoscia) gli ufficiali roganti degli enti pubblici da più di un mese, intervengono due pareri in netto contrasto tra loro.

Riporto, per primo, il parere del Ministero delle Infrastrutture, servizio contratti, (di cui sono venuto a conoscenza grazie alla solerte e gentile responsabile dell’ufficio contratti del Comune di Olbia) che, pur nella sua sinteticità,mi appare pienamente condivisibile.

QUESITO, data di richiesta: 17/01/2013; numero quesito: 4185; leggi di riferimento: L 221/2012.

Il DL 179/2012 convertito in L.221/2012 ha modificato l’art.11, comma 13, del dlgs 163/2006. Si chiede se dal 1 gennaio 2013: 1) il contratto in forma pubblica amministrativa (quindi il contratto a rogito del segretario comunale o provinciale) debba essere stipulato obbligatoriamente in modalità elettronica, pena la nullità dell’atto medesimo, o se al contrario sia ancora valida la forma cartacea; 2) nell’eventualità dell’obbligo della forma elettronica quali siano le modalità operative: a) se le parti non dispongono di firma digitale; b) per la registrazione e la conservazione degli atti. Nell’attesa di cortese riscontro si ringrazia porgendo distinti saluti.

Risposta:

La risposta al primo quesito è negativa: solo l’atto pubblico notarile deve essere redatto in forma informatica a pena di nullità. L’atto pubblico amministrativo deve essere predisposto in modalità elettronica “secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”; ove tali norme lo prevedano, è dunque possibile utilizzare il supporto cartaceo in luogo della forma elettronica.

Il dispositivo del parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che qui di seguito si riporta testualmente, risulta invece di segno avverso:

• l’applicazione dell’art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice;

• i contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento;

• la “modalità elettronica” della forma pubblica amministrativa possa essere assolta anche attraverso l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Alla luce degli illustri pareri sopra riportati ritengo, seppur non pienamente convinto ma ragionevolmente “obbligato” (ricordando il famoso aforisma: quando un uomo con la pistola, cioè chi sostiene che la forma elettronica non sia necessaria, incontra un uomo col fucile, cioè l’A.V.C.P., quello con la pistola è un uomo morto) che si debba procedere a rogare i contratti in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica.

Certo, per quanto mi riguarda, questo rappresentato non costituisce sicuramente un grande problema, trovandomi a svolgere il mio ruolo presso un Ente strutturato, dotato di ottime professionalità all’ufficio contratti, le quali hanno solertemente provveduto a richiedere l’attivazione della procedura informatica “Unimod”, attraverso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, al fine di poter effettuare la trasmissione e la tassazione dei contratti sottoscritti con modalità elettronica in via telematica, raggiungendo pienamente l’obiettivo tanto aspirato della “dematerializzazione degli atti”.

Premesso ciò, mi chiedo come possa un segretario comunale (che magari si trova a svolgere il suo incarico in piu’ piccoli comuni) ad adempiere, da solo, tutte le fasi burocratiche preliminari, comunque necessarie, per poter raggiungere il sopra rappresentato obiettivo, senza ovviamente rischiare di bloccare, per un lungo periodo, tutti i contratti d’appalto dell’Ente in cui si trova ad operare.

Debbo ammettere che l’Agenzia delle Entrate di Perugia, territorialmente competente alla registrazione dei contratti da me rogati, dopo un primo periodo di estrema rigidità nell’applicazione di una norma non ancora perfettamente chiara nella sua portata anche a noi “addetti del mestiere”, ha cercato di facilitare al massimo sia le procedure che gli adempimenti da eseguire per la registrazione dei contratti.

 

Francesco Grilli

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