Contratto bancari: come cambiano stipendio e orario di lavoro

Aumenti in busta paga di 435 euro; scende l’orario di lavoro; novità buoni pasto

Paolo Ballanti 30/11/23
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Più soldi e meno lavoro in arrivo nel nuovo contratto bancari. Lo scorso 23 novembre 2023 Abi ed Intesa Sanpaolo hanno stipulato con le sigle sindacali Fabi, First – Cisl, Fisac – Cgil, Uilca e Unisin l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.

Grazie all’accordo, il Ccnl, scaduto lo scorso 31 dicembre, è stato rinnovato sia per la parte economica che per quella normativa sino al 31 marzo 2026.

Tante le novità previste, in particolare l’aumento della retribuzione lorda, il ripristino della base di calcolo piena del Tfr (a partire dal 1° luglio 2023), la copertura retributiva al 100% estesa ai periodi di interdizione anticipata (gravidanza a rischio), nonché l’aumento dell’importo minimo del buono pasto.

In breve come cambia il contratto bancari in termini di busta paga, orario di lavoro, inquadramenti e tutti gli altri aspetti legati al Ccnl.

Indice

Nuovo Contratto bancari: aumento stipendio 435 euro

Come reso noto nel comunicato First Cisl, grazie al rinnovo del Ccnl è previsto un aumento a livello medio (3 area, 4 livello) di 435 euro.

Di conseguenza, ancora il sindacato, per le lavoratrici e i lavoratori del settore circa 270 mila, si tratta di un incremento del 15% della retribuzione.

Gli aumenti retributivi saranno riconosciuti in quattro tranche, rispettivamente:

  • 1° dicembre 2023;
  • 1° settembre 2024;
  • 1° giugno 2025;
  • 1° marzo 2026.

L’importo definito per i dipendenti inquadrati nella 3 area – 4° livello (da riproporzionare per gli altri livelli) è pari a:

  • Prima tranche aumento di 250,00 euro;
  • Seconda tranche aumento di 100,00 euro;
  • Terza tranche aumento di 50,00 euro;
  • Quarta tranche aumento di 35,00 euro;

per un incremento complessivo di 435,00 euro lordi.

Nuovo contratto bancari: tutti gli aumenti di stipendi

Ecco descritti in tabella gli aumenti retributivi:

aumento stipendi contratto bancari

Contratto bancari: pagamento arretrati

Sempre con la busta paga di competenza del mese di dicembre 2023, rende noto First Cisl, saranno corrisposti gli arretrati a titolo di aumenti mensili nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2023 e il 30 novembre 2023.

Gli arretrati in parola, si legge nell’accordo, vengono riconosciuti sotto forma di importo una tantum secondo i seguenti importi:

arretrati contratto bancari

Questa somma:

  • spetta a coloro che sono in servizio alla data di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo;
  • è computata, pro quota, in base all’eventuale minor servizio retribuito prestato dall’interessata / o nel periodo medesimo;
  • è ridotta nei casi di lavoro a tempo parziale in base al minor orario prestato;
  • è sterilizzata ai fini degli istituti contrattuali, eccezion fatta per il Tfr ed i trattamenti di quiescenza e / o di previdenza aziendale.

Nuovo contratto bancari: cambia l’orario di lavoro

L’articolo 104 del Ccnl 19 dicembre 2019 prevede che l’orario di lavoro settimanale (dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30 minuti, eccezion fatta per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni, nonché per il personale di cui agli articoli 3 e 4 del Ccnl, nei cui confronti l’orario settimanale si attesta a 40 ore.

A decorrere dal 1° luglio 2024, a seguito dell’accordo di rinnovo, viene riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’orario settimanale, pari a trenta minuti. Di conseguenza, l’orario si attesterà a 37 ore settimanali.

Aumentano i buoni pasto

In tema di buono pasto, l’accordo di rinnovo interviene aumentando il valore del buono giornaliero per la consumazione del pasto da 1,81 a 4 euro.

Il buono, è utile ricordarlo, spetta:

  • a “ciascuna lavoratrice / lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo” (Ccnl), nonché ai turnisti che effettuano la pausa;
  • per ogni giornata interessata dall’intervallo di cui all’articolo 108.

Quest’ultimo articolo prevede che il personale, tranne nei giorni semifestivi, ha diritto ad un intervallo di un’ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato fra le ore 13.25 e le ore 14.45.

La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz’ora e fino a due ore, con intesa tra l’impresa e gli organismi sindacali aziendali.

Nei casi di orari diversi da quello standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio, in particolare quelle connesse all’orario di sportello, l’intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l’adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

L’accordo del 23 novembre 2023 elimina il divieto, previsto dall’articolo 41 del Ccnl, di:

  • prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’impresa;
  • in alternativa, svolgere un’attività comunque contraria agli interessi dell’impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio.

Pertanto, a seguito delle modifiche in parola, si consente alla lavoratrice / lavoratore di prestare a terzi la propria opera, a patto di fornire preventivamente all’impresa le informazioni utili a consentire la valutazione dell’assenza delle condizioni ostative o limitative previste dalla legge. Tali condizioni, se ritenute sussistenti, vanno comunicate alla lavoratrice / lavoratore nei successivi quindici giorni.

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Accordo rinnovo CCNL credito – 23 novembre 2023 2 MB

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Paolo Ballanti