Buone notizie per i dipendenti assunti con il CCNL Funzioni locali. In data 3 novembre 2025 ARAN ha firmato con le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA RSL (e le rispettive Confederazioni sindacali rappresentative) l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024.
L’accordo disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024 e prevede incrementi retributivi medi mensili, si legge nel comunicato ARAN pubblicato sul portale istituzionale “aranagenzia.it”, pari a 136,76 euro lordi per tredici mensilità, corrispondenti al 5,78 per cento sul monte salari 2021.
La somma descritta, integrata dello 0,22 per cento per il trattamento accessorio, fissa l’aumento retributivo ad una media di 140,00 euro mensili.
Analizziamo le novità in dettaglio.
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Indice
- CCNL funzioni locali: aumentano gli stipendi tabellari
- Le tabelle degli aumenti del CCNL Funzioni locali 2022/24
- Prevista la settimana di quattro giorni
- Il buono pasto anche per il lavoro agile
- Patrocinio legale in caso di aggressioni
- Welfare integrativo
- Periodo di comporto
- Smart working
- Personale turnista
CCNL funzioni locali: aumentano gli stipendi tabellari
L’accordo del 3 novembre (articolo 56) stabilisce che gli stipendi tabellari di cui al CCNL del 16 novembre 2022 sono incrementati dal 1° gennaio 2024 degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di seguito indicati, i quali riassorbono e ricomprendono gli aumenti relativi alle annualità 2022 e 2023 (questi ultimi corrispondenti all’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, del Decreto Legislativo numero 165/2001):
- per l’area Funzionari ed elevata qualificazione, incremento mensile di 144,11 euro;
- per l’area Istruttori, incremento mensile di 132,81 euro;
- per l’area Operatori esperti, incremento mensile di 118,17 euro;
- per l’area Operatori, incremento mensile di 113,51 euro.
Per effetto degli aumenti mensili descritti, la retribuzione annua lorda è pari ai seguenti valori (espressi per dodici mensilità, cui aggiungere la tredicesima):
- euro 24.941,67 annui per l’area Funzionari ed elevata qualificazione;
- euro 22.986,59 annui per l’area Istruttori;
- euro 20.452,55 annui per l’area Operatori esperti;
- euro 19.645,43 annui per l’area Operatori.
Sempre in tema economico l’accordo procede al parziale conglobamento di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con un impatto positivo sul calcolo di molti istituti retributivi.
Le tabelle degli aumenti del CCNL Funzioni locali 2022/24
Ecco in formato tabella gli aumenti previsti dal nuovo contratto per i dipendenti delle funzioni locali.
| Area | Aumento mensile lordo (13 mensilità) | Retribuzione annua lorda (12 mensilità) |
|---|---|---|
| Funzionari ed Elevata Qualificazione | € 144,11 | € 24.941,67 |
| Istruttori | € 132,81 | € 22.986,59 |
| Operatori Esperti | € 118,17 | € 20.452,55 |
| Operatori | € 113,51 | € 19.645,43 |
Prevista la settimana di quattro giorni
L’articolo 22 dell’accordo prevede, in via sperimentale e ferma restando la garanzia del livello dei servizi resi all’utenza, la possibilità per le amministrazioni di articolare l’orario ordinario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, la meglio nota settimana corta nella pa.
L’adesione all’articolazione su quattro giorni da parte del lavoratore è da intendersi su base volontaria.
L’articolazione in parola comporta “un riproporzionamento delle giornate di ferie annue nonché di tutte le altre assenze giornaliere dal servizio previste dalla legge e / o dal CCNL, fatto salvo il permesso per matrimonio” (articolo 22, comma 3).
Il buono pasto anche per il lavoro agile
Il contratto collettivo riconosce il diritto alla maturazione del buono pasto anche per il personale in lavoro agile (smart working).
Ai fini dell’erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza.
Patrocinio legale in caso di aggressioni
L’ente nell’ipotesi di aggressione nei confronti del personale dipendente ad opera di terzi assume ogni onere a difesa per tutti i gradi di giudizio, ivi inclusi gli oneri relativi a consulenti tecnici e alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.
Il dipendente può individuare un legale e un consulente tecnico diversi, proponendoli all’ente che decide in merito.
Nell’ipotesi di aggressione, l’ente può altresì prevedere a favore del personale un supporto psicologico ove richiesto dal personale stesso.
Welfare integrativo
Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra cui:
- iniziative di sostegno al reddito della famiglia;
- supporto all’educazione, all’istruzione e promozione del merito dei figli;
- contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- incentivazione alla mobilità sostenibile;
- altre categorie di beni, servizi e benefici che, in base alle vigenti norme fiscali, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Periodo di comporto
Il contratto collettivo amplia le casistiche (includendo accessi ambulatoriali, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up) che sono escluse dal computo del periodo di comporto per malattia e che danno diritto all’intera retribuzione.
Smart working
Sempre in tema di lavoro a distanza l’accordo del 3 novembre 2025 introduce la possibilità per i dipendenti con particolari esigenze (salute o assistenza familiare) di estendere il numero di giorni in modalità agile o da remoto tramite contrattazione integrativa.
Personale turnista
Per il personale a turni è stata introdotta una disciplina che, in caso di mancata prestazione nelle giornate festive infrasettimanali, considera tali giornate come festive (senza compenso per il turno).
In questo modo non si genera debito orario.
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Foto copertina: istock/Sergey Pakulin