Il presente articolo è firmato dall’autore del volume “Guida operativa al processo tributario” (Maggioli, 2014)
L’agevolazione è esclusa per i terreni in proprietà e per i terreni presi in affitto da soggetti che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali ovvero che sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali non iscritti alla previdenza agricola o, da ultimo, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionaliiscritti alla previdenza agricola con età non inferiore a 35 anni.
La detrazione del 19% va parametrata considera un canone annuo massimo di euro 421 per ettaro di terreno condotto in affitto. Inoltre, il tetto massimo annuo di detrazione non può eccedere, complessivamente, l’importo di euro 1.200, cifra cha corrisponde a 15 ettari.
Ad esempio, se il canone annuo di un ettaro è di importo:
- euro 400, la detrazione è di euro 68 (cioè 400 x 19%);
- euro 421, la detrazione è di euro 80 (cioè 421 x 19%);
- euro 800, la detrazione è di euro 80, poiché l’importo di euro 114 (cioè 600 x 19%) è superiore al limite consentito.
Fatto ciò, però, il limite di detrazione determinato in relazione all’importo annuo del canone per ciascun ettaro, ma riferito anche in relazione al numero di ettari condotti in affitto. La detrazione può essere usufruita fino al tetto massimo di euro 1.200 per cui, se gli ettari interessati sono 18, la detrazione è riconosciuta solo fino al limite di euro 1.200.
La determinazione del reddito agrario e del reddito dominicale
L’art. 7, comma 3, del D.L. 24.6.2014, n. 91, ha abrogato l’art. 31 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, norma che riconosceva l’azzeramento dei redditi dominicale e reddito agrario nel caso di perdita di almeno un terzo del prodotto a causa di eventi naturali dannosi.
La determinazione del reddito dei terreni
L’art. 7, comma 4, del D.L. 24.6.2014, n. 91, ha sostituito il testo dell’art. 1, comma 512, della L. 24.12.2012, n. 228, in materia di determinazione dei redditi dominicale e agrario dei terreni.
Soltanto ai fini delle imposte sui redditi il testo precedente, relativamente al triennio 2013-2015 disponeva la rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario nella misura del 15%; inoltre, solo per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola la rivalutazione era ridotta al 5%. L’incremento si applicava sull’importo che risultava dalla rivalutazione dell’80% del reddito dominicale e del 70% del reddito agrario, prevista dall’art.3, comma 50, della L. 23.12.1996, n. 662.
La nuova stesura del comma 512, sempre ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, dispone che:
- i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15% per i periodi di imposta 2013 e 2014, del 30% per il periodo d’imposta 2015 e del 7% a decorrere dal periodo d’imposta 2016;
- per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione si applica nella misura del 55 per i periodi d’imposta 2013 e 2014 e del 10% per il periodo d’imposta 2015;
- l’incremento si applica sull’importo che risulta dalla rivalutazione operata secondo quanto è previsto dall’art. 3, comma 50, della L. 23.12.1996, n. 662.
IL CONFRONTO TRA LA NORMATIVA SULLE RIVALUTAZIONI
Descrizione L. n. 228/212 D.L. n. 91/2014
Regola generale:
. reddito dominicale da 2013 a 2015 15% 2013-2014 15%
2015 30%
dal 2016 7%
. reddito agrario da 2013 a 2015 15% 2013-2014 15%
2015 30%
da 2016 7%
Terreni agricoli, nonché non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola:
. reddito dominicale da 2013 a 2015 5% da 2013 a 2014 5%
2015 10%
Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, il contribuente tiene conto di tali regole.
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