Novità in materia di Iva: lo split payment dopo il decreto milleproroghe

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Una delle novità del DDL di Stabilità 2015, nata come misura di contrasto all’evasione, riguarda l’introduzione dello “split payment”.

In particolare, lo split payment, prevede il pagamento dell’IVA direttamente all’Erario da parte dell’Ente Pubblico. Si tratta di un meccanismo che incide sulla normale modalità di applicazione dell’IVA, collegata al congegno rivalsa-detrazione. Tecnicamente, con lo split payment, la Pubblica Amministrazione versa al suo fornitore l’importo della fattura relativa alla cessione o alla prestazione al netto dell’IVA e successivamente provvede a versare l’importo dell’IVA direttamente all’Erario con termini e modalità da stabilirsi con un apposito decreto.

Pertanto, l’imposta regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio non dovrà essere pagata dal cessionario o committente (Ente Pubblico) il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell’imponibile, mentre l’Iva dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente nelle casse dell’erario. I fornitori delle pubbliche amministrazioni non incasseranno più l’IVA addebitata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, sicché molti di loro diventeranno creditori dell’Erario per l’imposta pagata “a monte”. Conseguenza di ciò, per il fornitore della pubblica amministrazione sarà che si troverà sempre a credito di Iva: a fronte dell’Iva non incassata addebitata sulle proprie fatture emesse, dovrà regolarmente pagare l’Iva, invece, ai propri fornitori.

Il decreto di attuazione denominato “Decreto Milleproroghe” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 28 febbraio, il quale ha previsto alcune novità in materia di split payment; infatti, è stato previsto per attenuare lo squilibrio finanziario dovuto allo split payment, che potrebbe causare una significativa riduzione di liquidità per le imprese la proroga e l’aumento dal 10% al 20% del prezzo di anticipazione in favore dell’appaltatore fino al 31 dicembre 2015 ed i rimborsi IVA prioritari.

Tra le novità introdotte dal decreto Milleproroghe (D.M. 23 gennaio 2015), che mirano, come già accennato, a sopperire alla diminuzione di liquidità per le imprese soggette al meccanismo dello split payment è stata previsto l’aumento al 20% del prezzo dell’anticipazione in favore degli appaltatoti fino al 31 dicembre 2015, mentre inizialmente relativamente ai contratti di appalto pubblico fino al 31 dicembre 2015 , era stata prevista la possibilità per il soggetto appaltatore di usufruire di un’anticipazione del 10% dell’importo contrattualizzato. Presupposto per ricevere l’anticipazione, era la creazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa il cui importo doveva essere lo stesso dell’anticipazione richiesta, più il tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.Una volta, poi,  aperta la fideiussione, i soggetti appaltanti erogavano all’appaltatore, entro 15 giorni dalla data di inizio dei lavori, l’anticipazione del 10% sull’importo contrattuale. Tale aumento dovrebbe sopperire alla diminuzione di liquidità per i fornitori che hanno rapporti con la pubblica amministrazione e soggetti allo split payment.

Con il nuovo D.M. 23 gennaio 2015, inoltre, i fornitori delle Pubbliche amministrazioni soggetti allo split payment potranno usufruire di un rimborso IVA prioritario. Tali soggetti potranno contare su una via preferenziale per ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, scongiurando in tal modo l’impossibilità di compensare l’Iva pagata sugli acquisti effettuati dai fornitori di beni e servizi. Quindi, i fornitori della Pubblica Amministrazione che utilizzano lo split payment hanno diritto al rimborso prioritario dell’Iva e vanno inseriti tra i soggetti che hanno diritto a tale agevolazione, tra cui ricordiamo i soggetti:

– che pongono in essere prestazioni di servizi derivanti da contratti di subappalto e soggetti al reverse charge dell’edilizia;
– che svolgono le attività nel settore del recupero dei metalli e cascami, di cui ai codici ATECOFIN 2004 37.10.1( recupero e preparazione per il reciclaggio di cascami e rottami metallici), 27.43.0 ( produzione di zinco, piombo e stagno semilavorati) e 27.42.0 (produzione di alluminio e semilavorati);
– che svolgono le attività di cui ai codici ATECOFIN 2007 37.30.9. (Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA 2015).

Inoltre, diversamente da quanto stabilito in precedenza nella Legge di stabilità 2015, che prevedeva la possibilità per il fornitore  di ottenere il rimborso entro 3 mesi dalla richiesta, previo soddisfacimento di alcune condizioni tra le quali ricordiamo, come previsto dall’art. 2, D.M. 22 marzo 2007:

– esercitare l’attività da almeno 3 anni;

– l’eccedenza d’imposta domandata a rimborso doveva essere almeno pari a 3.000 euro (in caso di rimborso trimestrale) o a 10.000 euro (in caso di rimborso annuale);

– l’eccedenza d’imposta chiesta a rimborso doveva essere almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’imposta adempiuta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo (trimestre o anno) di riferimento della richiesta;

– doveva essere rispettato il requisito dell’aliquota media di cui all’art. 30, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972; con il Decreto Milleproroghe, i suddetti fornitori non devono più rispettare tali requisiti per accedere al beneficio del rimborso prioritario.

Infine, le domande di rimborso dell’IVA potranno essere avanzate dai soggetti interessati a partire dal  30 aprile all’Agenzia delle Entrate.

Antonio Cantalupo

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