Non basta una diffida generica all’ISP per ottenere la rimozione di un contenuto

Ius On line 22/12/11
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U.S. District Court – Southern District of New York (Stati Uniti), 23 giugno 2010

Parti: Viacom c. YouTube

FATTO

Il caso ha origine nel marzo 2007, quando la società televisiva Viacom decideva di citare in giudizio il servizio YouTube gestito da Google.

In realtà, la querelle è antecedente: Viacom aveva minacciato anche pubblicamene di agire contro YouTube e, nei mesi precedenti l’inizio della controversia giudiziaria, aveva inviato migliaia di richieste di rimozione – procedure di notice and take-down – dei propri contenuti dalla piattaforma.

Google non negava che su YouTube fossero distribuiti – come affermato da controparte – centinaia di migliaia di video ed estratti di film di titolarità della Viacom o di celebri programmi televisivi, quali il Colbert Report ed il The Daily Show. Google, pur ammettendo che molti video avrebbero potuto essere trasmessi illecitamente dai propri utenti, osservava che alcuni di questi spezzoni avrebbero potuto essere coperti dall’eccezione del fair use e che, in ogni caso, Google non era in condizione di valutare in quali casi si ricadesse in detta eccezione e in quali, invece, si fosse al cospetto di una reale violazione dei diritti di esclusiva.

Inoltre, YouTube aveva rispettato meticolosamente le norme del Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in materia di procedure di notice and take-down, dando seguito anche alle richieste massive della controparte (anche migliaia lo stesso giorno).

DECISIONE

Preliminarmente, pare opportuno ricordare che, nell’ordinamento statunitense, la notification è una comunicazione che il soggetto, che dichiara di vantare un diritto su di un’opera o un contenuto diffusi in internet, deve inviare agli ISP al fine di ottenere la rimozione del materiale o il blocco dell’accesso. Lanotification è un atto formale, che deve contenere i seguenti requisiti, dettagliatamente descritti nel § 512 (c)(3)(A): la sottoscrizione, fisica o elettronica, del soggetto che promuove l’istanza; l’identificazione dell’opera sulla quale il promotore dell’istanza vanta (o, almeno, dichiara di vantare) uno o più diritti esclusivi, violati dalla diffusione in Rete; l’identificazione del materiale diffuso che viola questi diritti e di cui si chiede la rimozione o il blocco dell’accesso; un indirizzo, un numero di telefono e, se disponibile, un e-mail, che consentano di contattare il soggetto che ha promosso l’istanza; una dichiarazione resa da quest’ultimo, nella quale si attesta che la complaining party ritiene, in buona fede, che la diffusione del materiale non sia autorizzata dal titolare del diritto (d’autore o connesso), da un suo agent o dalla legge; una dichiarazione nella quale si attesta che la notificazione è completa e che il soggetto che la propone agisce per conto del titolare del diritto violato.

Il DMCA prevede anche la possibilità che tutti i requisiti elencati non sussistano: in questo caso, laddove siano individuabili almeno gli elementi minimi, il prestatore intermediario dovrà rivolgersi al soggetto che ha presentato l’istanza e chiedergli di completarla.

A questo punto, il destinatario dell’istanza (ossia l’ISP) deve attivare la procedura di take down. Prima di rimuovere o disabilitare l’accesso al materiale, però, è necessario avvisare il gestore del sito nel quale è commesso il presunto illecito; quest’ultimo, se ritiene che la diffusione sia lecita e non leda alcun diritto di terzi, può a sua volta inviare una counter-notification, che deve contenere gli stessi requisiti formali della notification. L’ISP, in ogni caso, non è responsabile in caso di misrepresentation o qualora rimuova, in buona fede, contenuti ritenuti illeciti.

A giudizio della corte, non vi sarebbe responsabilità di Google/YouTube, la quale avrebbe dato seguito alle richieste di controparte e avrebbe cooperato al fine di far cessare gli effetti degli illeciti commessi da terzi.

Questo aspetto è espressamente riconosciuto dalla decisione, che afferma che “Indeed, the present case shows that the DMCA notification regime works efficiently: When Viacom over a period of months accumulated some 100,000 videos and then sent one mass takedown notice on Feb. 2, 2007, by the next business day YouTube had removed virtually all of them”.

Inoltre la Corte osserva che Google non è in condizione di valutare se i contenuti siano pubblicati da soggetti licenziatari dei titolari dei diritti ovvero se la trasmissione sia comunque coperta da fair use, con conseguente esclusione di responsabilità non solo per il gestore della piattaforma, ma anche per gli utenti stessi.

L’ultimo punto che appare particolarmente significativo è quello in cui si afferma che una generica conoscenza del carattere illecito della condotta degli utenti non è sufficiente a far sorgere una responsabilità dell’ISP, né uno specifico obbligo di sorveglianza o di attivarsi per ricercare e/o rimuovere tali contenuti.

Parimenti, il giudice ha considerato del tutto irrilevante la circostanza che Google tragga profitto dall’insieme dei video pubblicati su YouTube attraverso la pubblicità, dal momento che non sussisterebbe un nesso diretto tra la natura illecita dei contenuti e i ricavi ottenuti dalla piattaforma per mezzo degli investimenti pubblicitari.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui

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