No multa per mancata esposizione del contrassegno nei 15 giorni dopo la scadenza

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A quasi un anno dalla dematerializzazione del contrassegno dell’assicurazione auto, vi sono ancora alcune perplessità da parte non solamente degli utenti della strada ma anche di altre persone che non conoscono bene la normativa.

Tutti sappiamo che il “vecchio” tagliando dell’assicurazione auto andava esposto sul parabrezza del veicolo, allo scopo di attestare l’emissione della polizza RC auto e della regolarità dell’avvenuto pagamento del premio.

A far data dal il 18 ottobre 2015, con l’entrata in vigore del decreto n.27 del 24 dicembre 2012 pubblicato in GU n. 232 del 3 gennaio 2013, non vi è più questo obbligo, pertanto non è più applicabile il dettato normativo di cui all’art. 181 del codice della strada che prevedeva, per l’esposizione dei contrassegni dell’assicurazione, l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento relativo all’assicurazione obbligatoria.

Dopo tale data, è cessato l’obbligo di esporre il tagliando.

Chi non ottemperava detta imposizione, incorreva nella sanzione amministrativa pecuniaria di €uro 25,00.

È opportuno ricordare che l’articolo 180 del codice della strada, prevede che per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sè il certificato di assicurazione obbligatoria.

In caso di controllo da parte delle forze di polizia stradale, allo stesso verrà contestata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169.

Come funziona con il tagliando assicurativo elettronico

È chiaro che il contrassegno è stato sostituito dal c.d. tagliando assicurativo elettronico, la mancata copertura assicurativa del veicolo è in capo all’articolo 193 del codice della strada, il quale prevede sanzioni molto più gravi.

È opportuno chiarire che il comma 2 del citato articolo 193, prevede :” . . l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice civile.”

In realtà, anche qualora l’assicurato non provveda per tempo al rinnovo, la polizza assicurativa resta valida ed efficace per i 15 giorni successivi alla data di scadenza, coprendo ogni eventuale incidente come se si trattasse di un normale evento ricaduto sotto la copertura “standard” della polizza.

Le sanzioni per la mancata copertura assicurativa sono dettate dello stesso articolo, il quale non comprende una sanzione all’interno dello “spazio temporale” dei 15 giorni.

Redazione MotoriOggi

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