Naspi docenti 2019: partenza, requisiti, importo, durata, compatibilità, domanda

Paolo Ballanti 20/06/19
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Naspi docenti 2019 al via dal 1° luglio per insegnanti e supplenti precari. Per gli studenti Estate significa fine dell’anno scolastico, mentre per molti dipendenti del comparto scuola si avvicina la fine del proprio contratto a tempo determinato. Eccezion fatta per i casi di trasformazione a tempo indeterminato o proroga, il rapporto cessa alla data di scadenza, lasciando l’interessato senza alcuna fonte di reddito.

A determinate condizioni interviene però l’INPS erogando un’apposita indennità a copertura dei periodi di non lavoro. Questa prende il nome di NASPI e spetta non solo ai dipendenti del settore privato ma anche ad apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico subordinato, dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche.

Vediamo nel dettaglio come funziona.

Naspi docenti 2019: requisiti

Per avere diritto alla NASPI il dipendente deve rispettare i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione;
  • Almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Naspi docenti 2019: disoccupazione

Lo status di disoccupato dev’essere involontario, come può essere la scadenza del rapporto per i docenti a tempo determinato.

Il disoccupato deve dichiarare in forma telematica la propria immediata disponibilità al lavoro sfruttando l’apposito servizio presente sul sito https://did.anpal.gov.it in autonomia se in possesso delle apposite credenziali o avvalendosi di Centri per l’impiego e patronati.

La dichiarazione di immediata disponibilità (abbreviata DID) può essere direttamente sul sito INPS in sede di presentazione della domanda di NASPI.

Oltre alla DID, i disoccupati devono stipulare il “patto di servizio personalizzato” presso i Centri per l’impiego. Sottoscrivendolo, danno la propria disponibilità a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nonché ad attività di carattere formativo o di riqualificazione professionale, oltre ad impegnarsi ad accettare offerte di lavoro congrue (in termini di distanza dal domicilio e retribuzione).

Naspi docenti 2019: domanda

A pena di decadenza, la domanda di NASPI dev’essere presentata entro 68 giorni dall’interruzione del rapporto.

La richiesta è presentata in via telematica all’INPS nella sezione “Prestazioni a sostegno del reddito”, dal disoccupato in autonomia se in possesso di PIN dispositivo, credenziali SPID o CNS. In alternativa, ci si può rivolgere agli intermediari abilitati (CAF e patronati) o chiamare il Contact center INPS.

Alla domanda dev’essere allegato il modulo SR163 (scaricabile dal sito INPS) in cui dev’essere indicata la modalità di pagamento dell’indennità NASPI.

=> Naspi: come verificare lo stato della domanda <=

NASPI docenti: decorrenza

L’indennità spetta dal giorno successivo quello di presentazione della domanda, comunque non prima che siano trascorsi 8 giorni dalla risoluzione del contratto.

Questo significa che se il docente presenta richiesta entro l’8° giorno, la NASPI avrà decorrenza dal primo giorno utile, nello specifico l’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto.

Naspi docenti: importo

L’importo dell’indennità NASPI è pari alla retribuzione imponibile INPS dei 4 anni precedenti la cessazione del rapporto, divisa per il numero di settimane in cui sono stati versati contributi. Il risultato dev’essere moltiplicato per 4,33.

Se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.221,44 euro (valore di riferimento per il 2019), la NASPI mensile sarà pari al 75% della retribuzione stessa.

Al contrario, quando la retribuzione è superiore a 1.221,44 euro l’indennità sarà pari al 75% di 1.221,44 euro cui si aggiungerà il 25% della differenza tra la retribuzione mensile ed euro 1.221,44.

=> Naspi: come verificare importo e accredito rate mensili <=

Ad ogni modo, la NASPI non potrà superare il tetto di 1.328,76 euro mensili.

L’importo subisce una riduzione del 3% al mese, a partire dal 1° giorno del 4° mese di godimento, equivalente al 91° della prestazione.

L’indennità NASPI è esente da contributi ma soggetta a tassazione IRPEF, con l’INPS che agisce in qualità di sostituto d’imposta.

Naspi docenti 2019: durata

La NASPI spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle per le quali sono stati versati contributi nei 4 anni precedenti la data di cessazione del rapporto, per un massimo di 24 mesi.

Naspi docenti 2019: pagamento

Il pagamento della NASPI avviene da parte dell’INPS con cadenza mensile, con il metodo di pagamento scelto dall’interessato e indicato nel modello SR163, nello specifico:

  • Bonifico domiciliato presso gli uffici postali;
  • Conto corrente bancario;
  • Conto corrente postale;
  • Libretto postale;
  • Carta prepagata dotata di coordinate IBAN.

=> Naspi 2019: sospensione e proroga. Come funzionano <=

Naspi docenti 2019: compatibilità con l’attività lavorativa subordinata

Se durante il periodo estivo il docente in NASPI viene assunto come dipendente:

  • Perde l’indennità se dal nuovo lavoro deriva un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da IRPEF (8 mila euro) e questo ha durata eccedente i 6 mesi;
  • L’indennità è sospesa per l’intera durata del rapporto, se questo ha durata non superiore a 6 mesi (indipendentemente dal fatto che possa generare un reddito superiore agli 8 mila euro);
  • La NASPI spetta in misura ridotta se il reddito annuo è inferiore agli 8 mila euro.

In quest’ultimo caso, il docente deve comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio del nuovo lavoro il reddito che prevede di ricavarne. Inoltre, chi assume dev’essere diverso dal soggetto con cui è cessato il rapporto che ha permesso di ricevere la NASPI.

Naspi docenti 2019: compatibilità con l’attività lavorativa autonoma

Quando il docente disoccupato si rioccupa con un’attività di lavoro autonoma continua a percepire la NASPI in misura ridotta se:

  • Comunica all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di ricavarne;
  • Il reddito annuo proveniente dall’attività autonoma non dev’essere superiore ai 4.800 euro.

La NASPI viene ridotta all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e il momento in cui cessa il godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno di riferimento.

Paolo Ballanti

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