Naspi dipendenti stagionali 2025: guida a requisiti e domanda online

Paolo Ballanti 27/08/25

I lavoratori che nelle estati passate hanno avuto esperienze di contratti a termine stagionali sanno probabilmente cos’è l’indennità di disoccupazione Naspi e perché è utile chiederla all’INPS.

La prestazione ha infatti l’obiettivo di sostenere economicamente coloro che, in maniera involontaria, non hanno più un’occupazione. In questa situazione possono ad esempio trovarsi quanti terminano il loro impiego estivo a tempo determinato in settori interessati da picchi di attività nel corso dell’estate. Si pensi a bar, ristoranti, hotel e stabilimenti balneari.

L’istituto (da qui il motivo per cui l’articolo interessa anche quanti hanno già beneficiato della Naspi negli anni passati) ha subito tuttavia importanti modifiche ad opera della Manovra 2025 (approvata con Legge numero 207/2024) con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dallo scorso 1° gennaio.

Analizziamo quindi in dettaglio a chi spetta e come ottenere la Naspi dipendenti stagionali 2025.

Indice

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A chi spetta la Naspi

Il dipendente con contratto a termine per attività stagionali può legittimamente beneficiare della Naspi se ricorrono (cumulativamente) i seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione;
  • Almeno tredici settimane di contribuzione, totalizzate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 (a seguito della modifica introdotta con Legge numero 207/2024) sono richieste almeno tredici settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato, avvenuta per dimissioni volontarie del dipendente o risoluzione consensuale (sono fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta e di dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità).

Quest’ultimo requisito opera se l’evento di cessazione per dimissioni è avvenuto nei dodici mesi precedenti l’interruzione involontaria del contratto per cui si chiede la Naspi.

Lo stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione necessario per poter beneficiare della Naspi dev’essere involontario.

Assenza ingiustificata: al via le dimissioni tacite, senza diritto alla Naspi

Rientrano in questa casistica anche le ipotesi di scadenza di un contratto a termine per attività stagionali, che non è stato prorogato o trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Lo stato di disoccupazione, necessario per l’intero periodo di fruizione dell’indennità, presuppone:

  • L’assenza di un impiego subordinato o autonomo;
  • La dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);
  • La stipulazione di un patto di servizio personalizzato.

Si considerano comunque in stato di disoccupazione anche quanti percepiscono un reddito da lavoro dipendente o autonomo, non eccedente la somma annua di:

  • 8.500,00 euro per i lavoratori subordinati;
  • 5.500,00 euro per i lavoratori autonomi.

Gli importi della Naspi 2025

L’indennità economica Naspi non è uguale per tutti i dipendenti stagionali, essendo legata alla carriera lavorativa di ciascuno e, in ogni caso, soggetta a un massimale mensile.

Per determinare l’importo mensile del sussidio l’operazione è la seguente:
Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni esposta in UniEmens (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive) / totale delle settimane di contribuzione (a prescindere dalla verifica del minimale.

Il risultato dell’operazione dev’essere poi moltiplicato per il coefficiente fisso 4,33. In questo modo si ottiene la retribuzione mensile di riferimento, da cui dipende la Naspi mensile:

Valori anno 2025
Retribuzione mensile di riferimentoNASpI mensile
Pari o inferiore a 1.436,61 euro75 percento della retribuzione mensile di riferimento
Superiore a 1.436,61 euro75 percento di 1.436,61 euro + 25 percento della differenza tra la retribuzione mensile di riferimento ed euro 1.436,61

A prescindere dall’importo della Naspi mensile (come descritto in tabella) l’indennità non può eccedere il massimale (sempre mensile) di 1.562,82 euro.

A decorrere poi dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell’indennità (91° giorno della prestazione) la somma mensile è ridotta progressivamente del 3 percento al mese.

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dopo il 1° gennaio 2022, la Naspi si riduce del 3 percento ogni mese, a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (151° giorno della prestazione).

Per i beneficiari che, al momento di presentare la domanda, hanno compiuto i 55 anni di età, la riduzione opera a decorrere dall’ottavo mese di fruizione (211° giorno della prestazione).

Come si invia la domanda di Naspi

La Naspi spetta previa domanda telematica trasmessa all’INPS collegandosi all’apposita piattaforma (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS) disponibile su “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.
In alternativa è possibile trasmettere la domanda:

  • Chiamando il Contact Center INPS al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Avvalendosi dei servizi di enti di patronato e intermediari INPS.

Ci sono scadenze per l’invio domanda?

L’istanza di accesso alla Naspi dev’essere trasmessa, a pena di decadenza, entro il termine di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del contratto.
Nonostante il termine per l’invio della domanda sia particolarmente ampio, è interesse del dipendente inviare la pratica all’INPS quanto prima, dal momento che la prestazione economica ha le seguenti decorrenze:

Domanda all’INPSDecorrenza della Naspi
Domanda presentata entro l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapportoOttavo giorno successivo la cessazione del rapporto
Domanda presentata oltre l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapportoPrimo giorno successivo la data di presentazione della domanda

Per quanto si percepisce la Naspi

L’INPS si preoccupa di liquidare mensilmente la Naspi al soggetto beneficiario, per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati accreditati i contributi negli ultimi quattro anni.
Il sussidio non può in ogni caso essere riconosciuto per una durata superiore a ventiquattro mesi.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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