La protezione economica garantita dall’INPS attraverso la prestazione Naspi è assicurata per antonomasia a fronte della perdita dell’occupazione a seguito di licenziamento anche se per giusta causa.
Meno note sono le ipotesi di accesso al sussidio mensile in caso di dimissioni del dipendente o di risoluzione consensuale del rapporto.
Analizziamo quest’ultima fattispecie in dettaglio.
Indice
Lo stato di disoccupazione
Per poter legittimamente fruire dell’indennità mensile Naspi il soggetto interessato deve presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
- Stato di disoccupazione involontario;
- Almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
- Almeno 13 settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato per dimissioni o risoluzione consensuale (requisito operativo per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025).
Lo stato di disoccupazione involontario, necessario per poter accedere alla Naspi unitamente agli altri requisiti descritti, se è presente sempre negli eventi di licenziamento lo stesso non può dirsi per le ipotesi di dimissioni né tantomeno, per quanto di nostro interesse, di risoluzione consensuale del contratto.
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Cos’è la risoluzione consensuale del rapporto?
La risoluzione consensuale si verifica allorché entrambe le parti (datore di lavoro e dipendente) si accordano sull’interruzione del contratto.
Trattasi pertanto di fattispecie diversa da dimissioni e licenziamento in cui la volontà di interrompere il contratto è unilaterale (e non comune a entrambe le parti) in quanto proveniente da:
- Dipendente, nel caso delle dimissioni;
- Datore di lavoro, per il licenziamento.
In quali casi di risoluzione consensuale si ha diritto alla Naspi?
Lo stato di disoccupazione involontaria, necessario per poter ottenere l’indennità mensile Naspi, ricorre nelle sole ipotesi di risoluzione consensuale (in alternativa):
- Intervenuta in sede protetta;
- Avvenuta in ragione del rifiuto del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, purché distante oltre cinquanta chilometri o raggiungibile in ottanta minuti o più con i mezzi di trasporto pubblici.
Nelle situazioni descritte, in presenza degli altri due requisiti richiesti (che tra poco dettaglieremo), è pertanto possibile presentare domanda di Naspi.
Tutte le altre ipotesi di risoluzione consensuale, al contrario, non conferiscono alla persona interessata il diritto all’indennità di disoccupazione.
Gli altri requisiti richiesti
In aggiunta allo stato di disoccupazione il diritto alla Naspi ricorre in presenza dei seguenti requisiti:
- Almeno tredici settimane di contribuzione totalizzate nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- Con riguardo agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025 sono richieste almeno tredici settimane di contribuzione successive alla cessazione del rapporto a tempo indeterminato effettuata per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.
Il secondo requisito appena descritto non opera per le ipotesi di:
- Dimissioni per giusta causa;
- Risoluzione consensuale in sede protetta;
- Dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità.
Tale ultimo requisito, peraltro, opera a condizione che la cessazione del rapporto per dimissioni sia avvenuta nei dodici mesi precedenti l’evento di interruzione involontaria del contratto per il quale si richiede la Naspi
In concreto, se il rapporto a tempo indeterminato si interrompe per dimissioni del dipendente, il diritto ad ottenere l’indennità di disoccupazione opera esclusivamente una volta trascorse almeno tredici settimane di contribuzione, non essendo più sufficiente un successivo rapporto di lavoro, anche se di breve durata.
Come si ottiene l’indennità Naspi?
In presenza dei requisiti descritti la disoccupazione Naspi si ottiene previa domanda trasmessa in via telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile inviare l’istanza tramite:
- Contact center INPS, disponibile al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o allo 06.164.164 (da rete mobile);
- Enti di patronato e intermediari INPS.
A prescindere dalla modalità di invio della domanda, la stessa dev’essere trasmessa (a pena di decadenza) entro il termine di 68 giorni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Si consiglia ad ogni modo di inviare tempestivamente l’istanza all’INPS, in quanto il sussidio decorre:
- Dall’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto, se la domanda è trasmessa entro l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto;
- Dal primo giorno successivo la presentazione della domanda, se quest’ultima è inviata in data posteriore l’ottavo giorno successivo la cessazione del rapporto.
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A quanto ammonta la Naspi?
L’indennità NASpI è liquidata mensilmente dall’INPS al soggetto beneficiario, per un numero di settimane pari alla metà di quelle per cui sono stati versati contributi negli ultimi quattro anni.
In ogni caso, la durata dell’indennità non può eccedere i 24 mesi.
L’importo spettante è calcolato in funzione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il totale delle settimane coperte da contributi. Il risultato è poi moltiplicato per il coefficiente fisso 4,33. Grazie all’operazione descritta si ottiene la retribuzione mensile di riferimento.
Indennità Naspiv2025 | |
Retribuzione mensile di riferimento | Misura dell’indennità mensile Naspi |
Pari o inferiore a 1.436,61 euro | 75% della retribuzione mensile di riferimento |
Superiore a 1.436,61 euro | 75% di 1.436,61 euro + 25% |
L’indennità mensile non può in ogni caso eccedere il massimale di 1.562,82 euro, valido per l’annualità corrente.