NASPI, ASDI e DIS-COLL 2015

Rosalba Vitale 11/05/15
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Il Decreto Attuativo art.1, comma 2 della legge 183/14 ha introdotto misure a sostegno del reddito prima tra tutte l’ Assegno sociale per l’ Impiego (NASPI).

Destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti o che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa con esclusione dagli impiegati nella P.A. e lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
Dal 1° maggio può essere inoltrata la domanda telematicamente all’ Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo la presentazione della domanda stessa.
I requisiti per poterne usufruire si indicano qui di seguito:
– stato di disoccupazione
– contributi versati per 13 settimane negli ultimi 4 anni precedenti l’ inizio della disoccupazione
– 18 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione
La Naspi, il cui periodo di erogazione non supera i 18 mesi, riconosce all’ avente diritto il 75% dell ‘ importo mensile se non supera l’ importo di 1.195 euro mentre se è superiore potrà aumentare per un massimo del 25% del differenziale tra la retribuzione percepita e importo riconosciuto con un massimo di 1300 euro al mese.
Segue, all’ art 15, in via sperimentale, l’ ASDI, Assegno sociale di disoccupazione.
Ne sono percettori i lavoratori che dopo aver percepito la Naspi si trovino ancora in stato di bisogno economico.
Sono interessati
– i lavoratori nella cui famiglia ci siano dei minorenni
– i lavoratori che si avvicinano alla fruizione della pensione ma che non hanno maturato i requisiti per il trattamento di quiescenza.
E’ pari al 75% del trattamento percepito ai fini Naspi elevato in caso di carichi familiari e ha una durata di 6 mesi.
Tuttavia, l’ erogazione dell’ assegni è subordinato all’ adesione del lavoratore a un progetto personalizzato dal centro dell’ impiego.
Altra misura introdotta in via sperimentale è da ricordare il DIS-COLL.
Destinatari ne sono i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto iscritti nella Gestione separata dell’ INPS, privi di partita Iva, e disoccupati .
E’ corrisposta a chi ha 3 mesi di contributi versati a partire dal 1 gennaio dell’ anno precedente dal verificarsi dell’ evento di cessazione del lavoro.
E’ pari al 75% se l’ importo non supera i 1.195 euro al mese, mentre se supera tale soglia l’ indennità aumenta fino a un massimo di 1300 euro nel 2015.
La durata è pari alla meta’ dei mesi in cui si è effettuata la contribuzione a partire dal primo gennaio dell’ anno solare precedente fino l’ evento di cessazione del lavoro.

Rosalba Vitale

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