Cambia la Naspi anticipata nel 2026: ecco come funziona quest’anno

Paolo Ballanti 21/01/26
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La Manovra 2026 la disciplina in materia di liquidazione anticipata della Naspi anticipata, quale incentivo all’autoimprenditorialità.

Modificando l’articolo 8 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, numero 22 (contenente la disciplina organica dell’indennità di disoccupazione) il comma 176 ha eliminato il riferimento all’erogazione anticipata in un’unica soluzione e, al suo posto, ha previsto la liquidazione in due rate.

La novità ha ricevuto anche il commento dell’INPS all’interno della Circolare 15 gennaio 2026, numero 1 con cui l’Istituto ha fornito un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’annualità corrente.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Indice

L’erogazione anticipata della Naspi

L’articolo 8 del Decreto Legislativo numero 22/2015 riconosce al lavoratore con diritto alla Naspi che intende:

  • Avviare un’attività di lavoro autonomo (purché non in forma di collaborazione coordinata e continuativa);
  • Iniziare un’attività in forma di impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;

la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato.

Quali sono le attività interessate?

Il percettore la Naspi può legittimamente chiedere la liquidazione anticipata per le ipotesi di:

  • Attività professionale esercitata da liberi professionisti (anche se iscritti a specifiche casse), trattandosi di attività di lavoro autonomo;
  • Attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • Sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • Costituzione di società unipersonale (s.r.l., s.r.l.s. e s.p.a.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
  • Costituzione o ingresso in società di persone (s.n.c. o s.a.s.);
  • Costituzione o ingresso in società di capitali (s.r.l.).

Come si ottiene l’anticipazione della Naspi?

A pena di decadenza il lavoratore presenta apposita domanda telematica all’INPS, collegandosi a “inps.it – Lavoro – NASpI: indennità mensile di disoccupazione” (in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).

La scadenza per l’invio dell’istanza è fissata in trenta giorni da:

  • Data di inizio dell’attività autonoma;
  • Sottoscrizione della quota di capitale della cooperativa.

La facoltà di chiedere la liquidazione anticipata è riconosciuta anche a colui che intende sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già avviata durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo all’indennità di disoccupazione.

In queste situazioni la domanda di liquidazione dev’essere trasmessa entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza telematica di Naspi.

La restituzione dell’importo

Il lavoratore che ha chiesto la liquidazione anticipata della Naspi ed instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta, è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta.

Non è prevista la restituzione se il rapporto di lavoro subordinato è instaurato con la cooperativa della quale l’interessato ha sottoscritto una quota di capitale.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 2024, numero 90 (che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’apposito comma del Decreto Legislativo numero 22/2015) la restituzione dell’incentivo dev’essere tuttavia limitata al solo periodo corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa.

Liquidazione in un’unica rata

L’articolo 8, Decreto Legislativo numero 22/2015 in tema di incentivo all’autoimprenditorialità, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2025 riconosce la liquidazione anticipata della Naspi“in un’unica soluzione”. 

Cosa cambia con la Manovra 2026?

La Legge 30 dicembre 2025, numero 199 (Manovra 2026) modifica (articolo 1, comma 176) il meccanismo di liquidazione anticipata della Naspi, eliminando ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 ogni riferimento al pagamento in un’unica soluzione.
Sempre il comma 176 della Legge numero 199/2025, introducendo il nuovo comma 3-bis all’articolo 8 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’erogazione anticipata in “due rate”.

Nello specifico, delle due rate:

  • La prima è in misura pari al 70 per cento dell’intero importo;
  • La seconda è pari al restante 30 per cento;

da corrispondere al termine della durata della Naspi e, comunque, non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione e della titolarità della pensione diretta, eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità.

I contributi figurativi

Il sussidio anticipato, per espressa previsione dell’articolo 8, comma 2, non dà diritto alla contribuzione figurativa.

Natura delle somme percepite

Come chiarito dall’INPS (Circolare 30 settembre 2025, numero 130) le somme erogate a titolo di anticipazione Naspi non sono soggette ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro.
Gli importi si considerano infatti un incentivo all’autoimprenditorialità e sono dunque pignorabili fino a concorrenza del credito.

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Foto copertina: istock/mavo

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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