Naspi 2017 e disoccupati: ecco i nuovi beneficiari ma attenzione alle sanzioni

Redazione 28/12/16
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Una recentissima circolare Inps, la n. 224 di giovedì 15 dicembre 2016 ha fatto luce su importanti cambiamenti che i decreti legislativi n°150/2015 e 185/2016 hanno apportato alla disciplina dell’indennità di cui possono beneficiare i disoccupati, la c.d. Naspi. Ciò che più rileva è il rischio, incombente sul lavoratore non occupato, di perdere il sussidio erogato dall’ente previdenziale, qualora non dimostri una condotta collaborativa. Andiamo a scoprire, dunque, chi ha diritto alla Naspi e quali errori non bisogna commettere per goderne a lungo.

Naspi: in cosa consiste?

La Naspi, o Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un sussidio di disoccupazione introdotto dal decreto legislativo n. 22/2015 che spetta ai lavoratori dipendenti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Chi perde il lavoro, a condizione di aver maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 48 mesi e di aver accumulato almeno 30 giorni di lavoro nell’anno precedente, riceve un sussidio per un periodo massimo di 24 mesi.

A quanto ammonta il sussidio Naspi?

L’importo della Naspi si calcola in base alla retribuzione percepita negli ultimi quattro anni e alle settimane di contribuzione. Se la retribuzione non supera i 1.195 euro mensili il sussidio sarà pari al 75% di tale importo; se invece la retribuzione supera tale cifra, il sussidio mensile sarà pari al 75% dell’importo fino ai 1.195 euro e al 25% dell’importo rimanente.

Ad ogni modo, l’importo non può superare i 1.300 euro lordi al mese. L’ammortizzatore sociale, inoltre, andrà riducendosi per ogni mese del 3%, dopo che siano trascorsi 90 giorni dall’inizio del beneficio.

Sanzioni: quali sono e come vi incorrono i disoccupati?

Oltre a perdere il contributo di disoccupazione, i lavoratori che violino le prescrizioni utili al beneficio dello stesso, incorreranno anche in sanzioni.

In particolare, è previsto:

  • Che si decurti di un quarto di una mensilità alla prima assenza, dell’intera mensilità alla seconda assenza e la decadenza dalla prestazione alla terza assenza dai servizi personalizzati riservati ai disoccupato ed agli incontri volti al rafforzamento delle competenze per la ricerca di lavoro.
  • Che si decurti di una mensilità alla prima assenza e la decadenza dalla prestazione alla seconda assenza alle iniziative di riqualificazione e alle previste attività di pubblica utilità;
  • Che il lavoratore decada immediatamente dalla prestazione contributiva in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro.

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Le precisazioni fornite da Inps.

La circolare n. 224/2016 dell’Inps ha quindi stabilito che:

  • le sanzioni per chi non rispetti i termini di concessione della Naspi decorrono dal giorno successivo a quello dell’evento sanzionato;
  • la decurtazione delle prestazioni Naspi comporta anche il mancato accredito della contribuzione figurativa;
  • in caso di decurtazione del sussidio, qualora il residuo della prestazione spettante sia di durata inferiore alla sanzione, si procederà alla decurtazione nei limiti delle giornate residue;
  • qualora le sanzioni siano comunicate all’Inps in data successiva al termine della prestazione Naspi, il lavoratore dovrà restituire l’importo delle giornate di prestazione indebitamente erogate.

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Naspi: i lavoratori stagionali ne hanno diritto?

La circolare Inps conferma, poi, che avranno diritto alla Naspi 2017 anche i lavoratori stagionali dei settori turismo e terme.

Inoltre, il D. Lgs. n. 185/2016 stabilisce che nel caso in cui la durata del sussidio risulti inferiore di almeno 12 settimane a quella delle prestazioni determinate dai 4 anni precedenti la perdita dell’occupazione, computando anche i periodi contributivi, la Naspi potrà essere incrementata di un mese. La Naspi così determinata non potrà in ogni caso superare il limite di 4 mesi.

Jobs act: i nuovi contratti di lavoro

Il D.Lgs. 15 giugno 2015 ha operato una riclassificazione dei contratti di lavoro flessibili e della flessibilità in entrata,Questo Manuale evidenzia le novità introdotte dal Decreto e dalla conseguente rivisitazione delle tipologie contrattuali, ne approfondisce le nuove potenzialità e le criticità emergenti, fornendo soluzioni per un’applicazione pratica delle nuove disposizioni, soprattutto per gli aspetti di gestione del rapporto di lavoro che ancora necessitano di una risposta concreta da parte del Legislatore.La trattazione esplica il quadro completo dei contratti di lavoro subordinato ed è così organizzata:PAOLO STERN Consulente del Lavoro a Roma. È Partner dello studio Stern Zanin & Avvocati Associati e socio fondatore di Stern Zanin Servizi d’Impresa srl. Esperto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.Sara Di Ninno Dottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Stern Zanin. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.Michele Regina Consulente del Lavoro, Coordinatore del Centro Studi CPO-CdL Roma, Direttore Generale della Tempor SpA.Liliana Tessaroli Dottore di ricerca in Diritto del lavoro – Consulente del lavoro abilitata a Roma – Avvocato abilitata a Roma. Collaboratrice dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani SpA Funzionaria presso l’Assessorato al lavoro della Regione Lazio.Lorenzo Sagulo  Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Stern Zanin nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di diritto del lavoro e previdenza sociale.

Sara Di Ninno – Michele Regina
Liliana Tessaroli | 2015 Maggioli Editore

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