Mobilità in deroga 2019: come funziona, beneficiari, esclusi, novità

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Mobilità in deroga 2019. Nuova proroga della mobilità ordinaria o in deroga in favore delle aziende che operano in aree di crisi industriale complessa. Il trattamento salariale, infatti, è concesso, per ulteriori dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019 (in precedenza era fino al 31 dicembre 2018). Il differimento di un anno dell’integrazione salariale deriva dalla recente approvazione del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), che all’art. 41 ha apportato una modifica all’art. 25-ter della L. n. 136/2018, di conversione del D.L. n. 119/2018 (cd. Decreto Fiscale).

Dunque, la mobilità in deroga si applica anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di:

  • 16 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 10 milioni di euro per l’anno 2020.

La notizia è stata veicolata dall’Inps con il Messaggio n. 2768 del 18 luglio 2019, che recepisce così le ultime novità legislative sul tema. Il documento di prassi precisa che le indicazioni fornite dallo stesso Istituto Previdenziale con il Messaggio n. 322/2019, devono ritenersi sostituite nelle sole parti che si riferiscono alla data in cui i beneficiari devono aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga ed al periodo concesso, periodo che – come detto – viene protratto di ulteriori 12 mesi.

Mobilità in deroga 2019: chi ne ha diritto e chi no?

Il trattamento di mobilità in deroga è un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione.

Possono accedere alla mobilità in deroga: i lavoratori licenziati, individuati in specifici decreti regionali o interministeriali, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese così come individuate dall’articolo 2082 cod. civ., per i quali non sussistono le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.

La mobilità in deroga, sebbene sia stata abolita dal Jobs Act, sopravvive in alcuni casi previsti da appositi decreti di proroga.

In particolare, possono beneficiarne:

  • i lavoratori subordinati;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori con contratto di somministrazione, individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga;
  • i lavoratori delle aziende pluriregionali, individuati con decreti interministeriali.

Per avere diritto al trattamento il lavoratore deve essere inserito in un apposito decreto o provvedimento da parte del ministero o della sua Regione e avere lavorato almeno 12 mesi presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento. Inoltre è necessario aver reso la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità).

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Mobilità in deroga 2019: disciplina dopo la Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) all’art. 1, co. 142 ha introdotto una norma che concede ai dipendenti delle aziende situate nelle aree di crisi industriale complessa, un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di 12 mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. A tal fine, l’evento di crisi doveva essere riconosciuto nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017; mentre il reddito sostitutivo della retribuzione era rivolto esclusivamente in favore dei lavoratori che hanno cessato la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018.

Mobilità in deroga 2019: disciplina dopo il Decreto Fiscale

Successivamente, grazie al cd. “Decreto Fiscale” (art. 25-ter della L. n. 136/2018, di conversione del D.L. n. 119/2018), il trattamento di mobilità era riconosciuto a tutti coloro che avevano cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Pertanto, l’INPS doveva controllare che i lavoratori interessati avessero terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, bensì nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Mobilità in deroga 2019: come funziona dopo il Decreto Crescita

Ultimo intervento legislativo in ordine cronologico si è avuto con il “Decreto Crescita” (art. 41 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019). D’ora in poi, la Regione può concedere ad un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2018 e concluso nel 2019, ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Pertanto l’Istituto Previdenziale, nel liquidare la prestazione, verifica che:

  1. il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 ma nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019;
  2. la prestazione deve essere concessa dalla Regione senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.

Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si potrà procedere al pagamento della prestazione e si dovrà altresì darne riscontro, per il tramite della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano, alla Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.

Daniele Bonaddio

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