Come cita la stessa Corte nel disposto della sentenza, questa decisione si inserisce in un filone che riprende un elemento della Sentenza della Cassazione 20980/2009 nella quale viene asserito che la liquidazione del danno alla professionalità non può prescindere dalla prova da parte del lavoratore dell’esistenza del danno e del nesso causale tra lo stesso e il demansionamento. Anche nella sentenza n. 2621/2008 la Cassazione ha affermato che il danno da demansionamento va sempre provato, dal momento che dall’inadempimento del datore di lavoro non deriva automaticamente l’esistenza di un pregiudizio per il lavoratore. Infatti, il riconoscimento del diritto del lavoratore non può prescindere da una specifica documentazione, nel ricorso introduttivo, sulla natura e sulle caratteristiche dell’eventuale trattamento di sfavore.
Premesso questo possono risultare interessanti due ordini di riflessioni. Il primo relativo all’onere della prova in contesti lavorativi differenti. Il secondo relativo alla netta separazione tra la fattispecie del demansionamento e della forzata inattività a seguito di comportamenti mobbizzanti. Per quanto concerne il primo aspetto potrebbe risultare più complesso dimostrare un reale pregiudizio subito dal lavoratore in contesti lavorativi dove gli inquadramenti professionali racchiudono molteplici e differenti attività e mansioni. Per quanto riguarda il secondo aspetto come recita Cassazione Civile, nell’Ordinanza del 18 maggio 2012, n. 7963 esiste ormai un divario poco colmabile tra demansionamento e inattività forzata.
Nello specifico “il comportamento del datore di lavoro che lascia in condizione di inattività il dipendente non solo viola l’art. 2103 cod. civ., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; tale comportamento comporta una lesione di un bene immateriale per eccellenza, qual è la dignità professionale del lavoratore, intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo e tale lesione produce automaticamente un danno (non economico, ma comunque) rilevante sul piano patrimoniale (per la sua attinenza agli interessi personali del lavoratore), suscettibile di valutazione e risarcimento anche in via equitativa(Cass. 16 maggio 2006, n. 11430; Cass. 2 gennaio 2002, n. 10)”.
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