Milleproroghe: ecco i termini prorogati. Cosa cambia per Avvocati cassazionisti?

Redazione 01/03/16
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In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210 di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cosiddetto Decreto Milleproroghe, coordinato con la Legge di conversione 25 febbraio 2106, n. 21.

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Tra i principali ambiti oggetto di proroga, la nostra Redazione riporta di seguito la guida sintetica degli interventi riguardanti:

– Giustizia;

– Partiti e Movimenti politici;

– Traffico telefonico e telematico

– Avvocato cassazionisti.

PER TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SI CONSIGLIANO I SEGUENTI MANUALI PRATICI APPENA AGGIORNATI:

1) GIUSTIZIA

In materia di giustizia, in sede di conversione, sono stati previsti i seguenti differimenti di termini:

1.1. slitta al 31 dicembre 2016 il termine per adottare le tecniche necessarie ai fini della presentazione delle domande e la tenuta con modalità informatica degli albi ed elenchi dei consulenti tecnici e periti presso il tribunale, dell’elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dei professionisti disponibili ad occuparsi delle operazioni di vendita;

1.2. slitta al 31 dicembre 2016 il termine per adottare le tecniche necessarie ai fini della pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche a cura del professionista delegato in sede esecutiva oppure del commissionario o ancora, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto provvisto di titolo esecutivo;

1.3. slitta al 31 maggio 2016 il termine per ridefinire l’assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace;

1.4. slitta, infine, al 1° luglio 2016 la partenza del processo amministrativo telematico, con l’obbligo, da parte del giudice, delle parti e degli ausiliari, di sottoscrizione digitale degli atti del processo. Si precisa comunque che fino al 30 giugno 2016 sarà ugualmente avviata la sperimentazione delle nuove disposizioni presso il Consiglio di Stato e i TAR.

2) PARTITI E MOVIMENTI POLITICI

In questo ambito, è stata prevista l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria del valore di 200.000 euro nei confronti di partiti e movimenti politici che non trasmetteranno i rendiconti entro la data del 15 giugno di ciascun anno, all’apposita Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti prevista dalla Legge n. 96/2012.

Prorogato, inoltre, sempre in sede di conversione, al 15 giugno 2016 il termine per presentare i rendiconti dei partiti per gli anni 2013 e 2014.

3) TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO

Sono stati prorogati anche i termini per la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico aventi finalità di accertamento e repressione per reati di terrorismo. Nello specifico:

3.1. è consentita fino al 30 giugno 2017 la possibilità di conservare i dati relativi al traffico telefonico o telematico, fatta eccezione comunque per i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori  dei servizi di telecomunicazione attinenti al traffico telefonico o telematico;

3.2. è consentita, sempre fino al 30 giugno 2017, la conservazione dei dati riguardanti le chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico oppure da una rete pubblica di comunicazione.

4) AVVOCATI CASSAZIONISTI

Tra le proroghe più importanti, infine, si segnala la modifica introdotta alle norme sull’accesso all’albo speciale degli avvocati cassazionisti.

Chi potrà iscriversi all’albo speciale? Potranno farlo gli avvocati che entro la data del 2 febbraio 2017 avranno maturato i requisiti di anzianità (quindi 12 anni di iscrizione all’albo) previsti secondo le precedenti disposizioni.

La legge n. 247/2012 di riforma dell’ordinamento professionale ha, infatti, previsto tre distinte modalità di accesso all’albo speciale dei cassazionisti quali:

4.1. iscrizione all’albo ordinario da almeno 5 anni, oltre al superamento dell’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003;

4.2. frequentazione con profitto del corso organizzato presso la Scuola superiore dell’avvocatura, disciplinata con regolamento del CNF n. 1 del 20 novembre 2015 (sostitutivo del precedente regolamento n. 5 del 16 luglio 2014): per essere ammessi al corso bisogna essere iscritti all’albo da almeno 8 anni, essendo anche richiesto l’esercizio effettivo della professione;

4.3. aver maturato i 12 anni di anzianità stabiliti dalla normativa anteriore entro 3 anni dall’entrata in vigore della Legge n. 247/2012: in questo caso il termine dei 3 anni è stato portato a 4, permettendo l’iscrizione all’albo speciale anche per gli avvocati che matureranno i 12 anni di anzianità entro il 2 febbraio 2017.

Si ricorda che tutte le regole sopra riportate cessano di applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017.

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