Milleproroghe 2023: tutte novità su pensioni, disabilità e lavoro

Paolo Ballanti 02/03/23
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Pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 24 febbraio 2023 numero 14 di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 29 dicembre 2022 numero 198) contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
Numerose le novità in materia di lavoro, pensioni e disabili, inserite in sede di conversione in legge, in particolare grazie all’aggiunta di una serie di commi all’articolo 9:

  • 4-ter e 5-ter per lo smart-working a beneficio di lavoratori fragili e genitori di under 14;
  • 4-bis sulla somministrazione di lavoro eccedente i 24 mesi;
  • 5-bis per la proroga della possibilità di accedere all’isopensione con un anticipo fino ad un massimo di 7 anni.

Analizziamo i diversi aspetti in dettaglio.

Indice

Milleproroghe 2023: proroga smart-working per lavoratori fragili e genitori di under 14

In sede di conversione in legge sono stati inseriti all’articolo 9 del Milleproroghe 2023 i commi 4-ter e 5-ter con cui è stata disposta sino al 30 giugno 2023 la possibilità di accedere al lavoro agile in favore, rispettivamente, di:

  • Lavoratori fragili (articolo 9, comma 4-ter);
  • Genitori di figli under 14 (articolo 9, comma 5-ter).

Lavoratori fragili
Il nuovo comma 4-ter, articolo 9 del Milleproroghe, dispone l’estensione sino al prossimo 30 giugno del diritto al lavoro agile per i soggetti cosiddetti fragili, rispetto alla precedente scadenza del 31 marzo 2023, disposta dall’ultima Manovra di bilancio (Legge 29 dicembre 2022 numero 197).

Per fragili si intendono i lavoratori (pubblici e privati) affetti da patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del Decreto – legge numero 221/2021.
A beneficio dei soggetti interessati lo svolgimento dell’attività a distanza può concretizzarsi anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse, comprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

A garanzia del dipendente è comunque disposto che l’attribuzione di mansioni diverse non può comportare una decurtazione della retribuzione in godimento. Vengono fatte salve eventuali condizioni di maggior favore contemplate dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.


Genitori di figli under 14
Sempre in sede di conversione in legge del Milleproroghe è stato inserito all’articolo 9 il comma 5-ter con cui si dispone la proroga al 30 giugno 2023 dell’accesso al lavoro agile per i lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di 14 anni (disciplinato dall’articolo 90, comma 1, Decreto – legge 19 maggio 2020 numero 34).

I lavoratori interessati hanno diritto a svolgere la prestazione a distanza anche in assenza di accordi individuali, a patto che si osservino gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge numero 81/2017.
È altresì necessario che:

  • Nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
  • La modalità di lavoro a distanza sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Da ultimo, la normativa dispone che la prestazione lavorativa possa svolgersi anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
È altresì fatto obbligo alle aziende di comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione disponibile sul portale “lavoro.gov.it”.

Milleproroghe 2023: somministrazione di lavoro

Inserito in sede di conversione in legge, il comma 4-bis dell’articolo 9 estende fino al 30 giugno 2025 (rispetto alla precedente scadenza del 30 giugno 2024) la possibilità, per il lavoratore assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione ed altresì somministrato a termine presso l’utilizzatore, di essere impiegato presso quest’ultimo, in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi.

Il superamento della soglia dei 24 mesi non comporta, pertanto, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. L’agenzia di somministrazione è comunque tenuta a comunicare all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato del dipendente interessato.

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Milleproroghe 2023: Isopensione

Sempre l’articolo 9 del Milleproroghe, grazie al nuovo comma 5-bis, ha esteso sino al 2026 (rispetto alla precedente scadenza del 2023) la possibilità di accedere all’isopensione da parte di quanti raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, entro i 7 anni successivi la cessazione del rapporto di lavoro, rispetto al limite ordinario di 4 anni.
In sostanza, grazie alla modifica in parola, l’operatività del requisito dei 7 anni è garantita dal 2018 al 2026.

Cos’è l’isopensione
È opportuno ricordare che l’isopensione, introdotta dall’articolo 4, commi dall’1 al 7-ter della Legge 28 giugno 2012 numero 92, rappresenta un percorso di accompagnamento alla pensione, a disposizione delle realtà, di qualsiasi settore di attività, che impiegano mediamente più di 15 dipendenti.
Il requisito occupazionale dev’essere determinato:

  • Con riguardo al semestre precedente la stipula dell’accordo, inclusi i periodi di sosta dell’attività produttiva o di sospensione stagionale (per le aziende di nuova costituzione, il requisito dimensionale dev’essere determinato in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre);
  • Considerando tutta la forza lavoro, a prescindere dalla qualifica, eccezion fatta per apprendisti e lavoratori con contratto di reinserimento.

Grazie ad un accordo con le organizzazioni sindacali, l’isopensione si concretizza in una prestazione economica e nella copertura figurativa a livello contributivo, entrambe a carico azienda, sino alla maturazione dei requisiti per la pensione.
L’isopensione può essere altresì prevista nell’ambito di accordi sindacali conclusi nelle procedure di riduzione del personale o di riduzione del personale dirigente.

Importo
Una volta presentata domanda all’Inps da parte dell’azienda, l’isopensione viene corrisposta ai dipendenti interessati, con le modalità previste per il pagamento degli assegni pensionistici, in tredici rate mensili anticipate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Contributi figurativi
Come anticipato poc’anzi, oltre al pagamento della prestazione, l’Inps provvede all’accredito della contribuzione figurativa, facendo riferimento alla retribuzione media mensile.
Quest’ultima si determina dividendo l’imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

La contribuzione figurativa deve interessare l’arco temporale tra la cessazione del rapporto e la maturazione dei requisiti minimi per il diritto a pensione.

Paolo Ballanti