- la presentazione del reclamo (o dell’istanza di mediazione) è condizione non più di inammissibilità del ricorso ma improcedibilità;
- la riscossione delle somme pretese con l’atto impositivo è sospesa automaticamente, anche in assenza della richiesta del contribuente;
- le disposizioni sui termini processuali (quali la sospensione del periodo feriale e il computo dei termini) trovano applicazione anche per la procedura;
- la base imponibile determinata con l’accordo di mediazione vale anche ai fini dei contributi dovuti all’INPS e senza l’applicazione di interessi e sanzioni;
- la costituzione in giudizio può avvenire se entro 90 giorni dalla proposizione dell’istanza il reclamo non viene accolto o l’accordo non è formalizzato; il provvedimento che respinge o accoglie parzialmente l’istanza non rileva per la costituzione in giudizio.
L’autore ha firmato il libro “Guida operativa al processo tributario” (Maggioli). NdR
Gli atti interessati
Le nuove regole si applicano sugli atti notificati a decorrere dal 2/3/2014. “Più precisamente rileva la data in cui la notifica si perfeziona al destinatario della stessa. Nel caso di atto notificato a mezzo posta anteriormente al 2/3/2014, ma ricevuto dal contribuente a decorrere da tale data, si applicano le nuove norme sulla mediazione”.
La nuova disciplina ha per oggetto anche le istanze relative al rifiuto tacito della restituzione di somme (imposte, interessi, sanzioni e accessori) se al 2/3/2014 non è già decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
L’improcedibilità del ricorso
La presentazione del reclamo è la condizione di procedibilità del ricorso: solo dopo che sono decorsi 90 giorni da quello in cui l’ufficio ha ricevuto l’atto (e senza che sia stato adottato il provvedimento di accoglimento totale o formalizzato l’accordo) il contribuente può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della commissione tributaria provinciale. Lo stesso dicasi nel caso di rigetto dell’istanza.
L’improcedibilità può essere eccepita con la costituzione in giudizio dell’ufficio, mediante il deposito dell’atto di controdeduzioni entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Se il giudice fissa l’udienza per una data anteriore a 180 giorni (cioè 90 giorni per lo svolgimento della mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio dell’ufficio + 30 giorni per l’invio dell’avviso di trattazione), l’ufficio, prima dell’udienza si costituisce in giudizio eccependo l’improcedibilità e chiedendo il rinvio dell’udienza.
L’inaccoglimento dell’eccezione, se comporta un ostacolo alla difesa dell’ufficio, può comportare l’impugnazione della sentenza per violazione dell’art. 17-bis del D. Lgs. 31/12/1992, n. 546.
La sospensione della riscossione
La presentazione del reclamo comporta, ex lege, la sospensione della riscossione dell’atto impugnato per 90 giorni.
Se il contribuente si costituisce in giudizio prima dello scadere di 90 giorni, il beneficio decade.
L’agente della riscossione
Se la contestazione ha per oggetto un atto emesso dall’Agente della riscossione e l’operato dell’Agenzia delle entrate, va presentato il reclamo, con il rispetto del termine procedurale di 90 giorni.
I contributi previdenziali e assistenziali
Ai fini dei contributi dovuti all’INPS, la base imponibile è riconducibile a quella determinata ai fini delle imposte sui redditi.
Sulle somme dovute non vengono conteggiati gli interessi e le sanzioni.
Il valore della lite è determinato al netto dei contributi accertati.
L’atto di mediazione deve indicare l’ammontare dei contributi ricalcolati il cui pagamento va eseguito con il modello F24 indicando, nella sezione INPS, i codici:
- APMF per la gestione artigiani;
- CPMF per la gestione commercianti;
- LPMF per la gestione separata liberi professionisti.
E’ ammesso il pagamento rateale, mediante il modello F24.
La costituzione in giudizio
Se il procedimento di mediazione non si conclude con l’accoglimento del reclamo e con la formalizzazione dell’accordo di mediazione, i termini per la costituzione in giudizio del contribuente e dell’ufficio “decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio. In altri termini, diversamente da quanto stabilito dalla previgente disciplina, la notifica del provvedimento dell’ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza, non rileva ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio delle parti” (circolare 12.2.2014, n. 1/E).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento