Istituto della mediazione e la nozione di mediatore

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L’istituto della mediazione civile e commerciale (in inglese Alternative Dispute Resolution o ADR) ha come obiettivo quella di ricercare un accordo amichevole tra le parti, al fine del raggiungimento della risoluzione di una controversia legale, attraverso la figura “terza” del mediatore professionale.

Il professionista, nel caso di specie il mediatore, mediatore assiste, utilizzando le sue conoscenza tecnico professionali allo scopo di raggiungere la risoluzione del problema, evitando così che la controversi sia portata al tribunale.

A cosa serve la mediazione civile?

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La mediazione civile (clicca qui per approfondire), è stata legiferata nel nostro Paese allo scopo di ridurre il numero di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

La sua nascita risale al 2008, come direttiva europea obbligando gli stati membri ad adeguarsi alle sue disposizioni entro il 21 maggio 2011. Nel nostro Paese è stata recepita con il decreto legislativo numero 28 del 4 marzo 2010.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010, questo per violazione degli articoli:

Art. 76.

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Con sentenza la Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre – 6 dicembre 2012, n. 272, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, eccone uno stralcio: “1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali)”.

Con l’emanazione del Decreto del “fare”, decreto legge 21 giungo 2013 n. 69, l’organo legislativo reintroduce la mediazione obbligatoria per molte materie. Una delle novità è che gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori, anche se la mediazione non è compresa tra le materie universitarie, ma il Governo li ha ritenuti competenti a poterne gestire il procedimento.

Chi è il Mediatore?

È opportuna una riflessione citando l’art. 1754 codice civile “ Mediatore” che così recita: “ È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.

Da questa lettura emerge in modo inconfutabile la figura giuridica del mediatore, è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, in difetto di qualsiasi vincolo di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza rispetto alle medesime.

Il dettato civilistico, come si legge nel Capo XI “Della Mediazione” non fornisce la definizione dell’istituto della mediazione, bensì la figura giuridica del mediatore. Pertanto, questa figura si colloca nel mezzo, in posizione di equidistanza rispetto alle parti, limitandosi a farle entrare in contatto e ad agevolare la conclusione dell’accordo negoziale.

I requisiti del Mediatore

Da questa analisi, si evince che il mediatore è un professionista con requisiti di onorabilità, competenza, terzietà e imparzialità che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Dove può operare?

I mediatori possono operare esclusivamente presso gli Organismi di mediazione, essi devono frequentare un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione per i mediatori istituito presso il Ministero della Giustizia.

Girolamo Simonato

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