Rispetto alla versione iniziale contenuta nel testo del decreto del fare, i primi emendamenti avevano ridefinito notevolmente il profilo di una conciliazione rimasta condizione di procedibilità, ma con importanti limitazioni, soprattutto riguardo la gratuità del primo incontro, che viene stabilita per legge in caso l’approccio non vada a buon fine.
Ma ci sono almeno altre due importanti modifiche che la mediazione civile obbligatoria si appresta a conoscere dopo l’approvazione del testo che, si è saputo in giornata, verrà blindato con il voto di fiducia che dovrebbe arrivare giovedì.
In primis, si tratta della competenza territoriale. In sostanza, viene stabilito che in virtù di un emendamento inserito nei giorni scorsi – uno degli 800 presentati in totale al decreto 69/2012 – la domanda di conciliazione andrà presentata tramite deposito all’organismo del luogo del giudice competente sul territorio.
Questa specifica si è resa necessaria perché in nessuna determinazione della mediazione è chiarito che il tavolo non debba essere aperto, possibilmente, anche a chilometri di distanza dalla località in cui la controversia ha avuto luogo.
Un altro aspetto introdotto in extremis, è quello della trascrizione usucapione, che va a integrare l’articolo 2643 del Codice civile: il patto di mediazione che certifica la presenza di questa opzione, tramite sottoscrizione del processo verbale sotto la supervisione di un’autorità deputata alla sua stesura regolare.
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