Massimali Naspi 2024: calcolo e importo del Ticket licenziamento

Paolo Ballanti 14/02/24
Scarica PDF Stampa

Con il messaggio Inps 531 del 7 febbraio l’Inps l’Istituto ha fornito tutti i chiarimenti sugli importi del ticket di licenziamento 2024, dovuto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro con il dipendente e la relativa Naspi

La Legge 28 giugno 2012 numero 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ha previsto all’articolo 2 “Ammortizzatori sociali”, comma 31, un contributo da versare all’Inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a prescindere dal possesso da parte del lavoratore dei requisiti per la fruizione dell’indennità di disoccupazione o dall’effettiva percezione della stessa, darebbero teoricamente diritto all’ASpI, oggi NASpI.

Il contributo aziendale di recesso in parola, detto anche ticket licenziamento, si applica agli eventi di interruzione del contratto intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013 ed è versato dal datore di lavoro, con modello F24, secondo una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di Naspi.

Alla luce del fatto che l’Inps stesso ha reso noto con la Circolare del 29 gennaio 2024 numero 25 il valore del massimale per l’anno corrente, analizziamo in dettaglio a quanto ammonta il ticket licenziamento, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che intervengono nel corso dell’anno 2024.

Per approfondire il tema delle ferie, licenziamento e di tutti gli altri aspetti dei contratti di lavoro dipendente nel privato, consigliamo il libro “Il Lavoro Subordinato”.

Indice

Come si calcola il ticket licenziamento

In virtù di quanto poc’anzi anticipato, il ticket licenziamento si determina in misura pari al 41% del massimale mensile di Naspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Le modalità di calcolo sono identiche tanto per i lavoratori full-time quanto per quelli part-time.

Computo dell’anzianità aziendale
Da notare che nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità ovvero se ha avuto luogo la restituzione del contributo addizionale, in caso di:

  • trasformazione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato;
  • in alternativa, assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine.

In caso di:

  • rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo dev’essere riproporzionato in funzione di mesi di durata del rapporto stesso (si assume in particolare come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario);
  • rapporti di lavoro intermittente, i periodi non lavorati non sono calcolati nel computo dell’anzianità aziendale, posto che il lavoratore per tutto il periodo in cui resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo, eccezion fatta per l’indennità di disponibilità;
  • interruzione del rapporto di lavoro instaurato con dipendenti coinvolti in operazioni societarie di trasferimento d’azienda, ai fini del versamento del contributo di recesso dev’essere considerata la durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo svolto presso l’azienda cedente.

Libro utile

FORMATO CARTACEO

Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

Il massimale mensile NASpI
La base di calcolo per determinare il ticket licenziamento è rappresentata dal massimale NASpI annualmente determinato, in applicazione dell’articolo 4 del Decreto legislativo 4 marzo 2015 numero 22.

L’indennità di disoccupazione, è opportuno ricordarlo, è calcolata in misura pari alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, totalizzata dal lavoratore interessato negli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per il coefficiente fisso 4,33.

Nei casi in cui la “retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195,00 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile” (articolo 4, comma 2, D.Lgs. numero 22/2015).

Al contrario, se la retribuzione mensile è superiore “al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo” (articolo 4, comma 2).

A prescindere dai calcoli citati, il sussidio di disoccupazione non può superare “nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente (articolo 4, comma 2, ultimo periodo).

NASpI valori di riferimento 2024
Retribuzione mensile (come sopra calcolata)Misura mensile indennità NASpI
Pari o inferiore a 1.425,21 euro75% della retribuzione mensile (come sopra calcolata)
Superiore a 1.425,21 euro75% di 1.425,21 euro + 25% della differenza tra la retribuzione mensile (come sopra calcolata) e 1.425,21 euro
In ogni caso l’indennità mensile non potrà eccedere il massimale di euro 1.550,42

Il massimale Naspi 2024

In applicazione di quanto previsto nel citato articolo 4, il massimale NASpI è stato rideterminato, per l’anno 2024, in 1.550,42 euro, come reso noto dall’Istituto con Circolare del 29 gennaio 2024 numero 25.

Il Ticket licenziamento 2024

Alla luce del massimale NASpI rivalutato per l’anno corrente in 1.550,42 euro l’Inps ha precisato, con il Messaggio del 7 febbraio 2024 numero 531, che tale ultimo valore dev’essere assunto come base di calcolo per determinare il ticket licenziamento, dovuto con riguardo alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute nell’anno corrente.

Di conseguenza, il contributo di recesso, per ogni anno di anzianità aziendale, è pari a 1.550,42 * 41% = 635,67 euro. Se l’interessato ha un’anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo è pari a 635,67 * 3 = 1.907,01 euro.

Come si versa il contributo aziendale di recesso?

Il ticket licenziamento 2024 dev’essere versato dal datore di lavoro obbligato:

  • con modello F24, insieme agli altri contributi e somme dovute all’Inps;
  • entro e non oltre il termine di versamento della denuncia UniEmens successiva quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto.

Ipotizziamo che il rapporto di lavoro si interrompa il 31 maggio 2024. Il datore di lavoro dovrà versare il ticket licenziamento entro il 16 luglio 2024, data di pagamento dei contributi di competenza di giugno 2024.

Paolo Ballanti