La riforma normativa intervenuta in materia, la Legge n. 54 del 2006, ha regolato ex novo la separazione dei genitori e il mantenimento dei figli minori ponendo al centro della tutela il minore in maniera da arrecargli il minor pregiudizio possibile.
Proprio per questo il Legislatore ha previsto il diritto del figlio alla bigenitorialità e cioè il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di riceve cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Tale diritto comporta il corrispondente dovere dei genitori di continuare ad adempiere a pieno i propri obblighi genitoriali nei confronti della prole, ex art. 30 Cost. Un obbligo sancito quindi costituzionalmente oltre che moralmente!
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione di legge nonché vizi di motivazione, rilevando che la mancata percezione del reddito avvenuto nel 2009 e il bilancio in perdita fino all’ anno 2010 dimostravano la sua incapacità a provvedere al mantenimento del figlio poiché privo di reddito.
I giudici di legittimità investiti della questione avvalorarono la decisione della Corte territoriale e stabilirono che: “la Corte ha chiaramente risposto sulla irrilevanza del dato della minima perdita di esercizio indicata in dichiarazione fiscale citato dal ricorrente. Dichiarazione non accompagnata da alcuna documentazione, che invece al contrario sarebbe stata utile ai fini di una migliore valutazione del caso”.
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