Gli ANF vengono riconosciuti previa domanda telematica dell’interessato, secondo importi differenziati in ragione del numero dei componenti il nucleo e del reddito complessivo, sulla base di apposite tabelle aggiornate annualmente e valide dal 1º luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Gli assegni, esenti da qualsiasi trattenuta per contributi INPS e tassazione IRPEF, spettano in misura maggiorata per i nuclei con soggetti che si trovino, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, nel caso dei minorenni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Nelle ipotesi appena citate, il diritto alla maggiorazione spetta previo apposito nulla osta dell’INPS, da richiedere con un’istanza parallela alla domanda di ANF.
Di recente, l’Istituto ha fornito importanti chiarimenti sulla gestione delle autorizzazioni, in conseguenza del dilatarsi delle tempistiche per l’iter sanitario di revisione, a causa dell’emergenza COVID-19.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
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Assegni Nucleo Familiare 2021: requisiti
Il diritto agli ANF spetta al ricorrere di tre condizioni:
- Presenza di un nucleo familiare;
- Osservanza di determinati limiti di reddito;
- Assenza di ANF o altri trattamenti di famiglia.
Assegni Nucleo Familiare 2021: come fare domanda
Dal 1º aprile 2019 le richieste di ANF non vengono più presentate in formato cartaceo al datore di lavoro ma obbligatoriamente inoltrate in via telematica, da parte dell’interessato, sul portale INPS. Il servizio è accessibile alla sezione “Prestazioni e servizi – Assegno per il nucleo familiare ANF” da parte degli utenti in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS.
In alternativa è possibile inoltrare richiesta attraverso il Contact center dell’Istituto raggiungibile all’803.164 (rete fissa) ovvero allo 06.164.164 (rete mobile).
Da ultimo la richiesta di ANF può essere inviata all’INPS avvalendosi dei servizi offerti dagli enti di patronato.
Assegni Nucleo Familiare 2021: erogazione
Una volta ottenuto dall’INPS il nulla osta all’erogazione degli ANF, gli stessi vengono anticipati dal datore di lavoro in busta paga per conto dell’Istituto.
In una serie tassativa di ipotesi (ad esempio i dipendenti di aziende fallite) l’erogazione degli assegni avviene dall’INPS direttamente al lavoratore beneficiario.
Assegni Nucleo Familiare 2021: autorizzazione
Oltre alla richiesta telematica degli assegni, in talune ipotesi il diritto alla prestazione è subordinato ad un’apposita autorizzazione INPS. Tali sono i casi di inserimento nel nucleo familiare di:
- Maggiorenni inabili ad un proficuo lavoro;
- Minorenni in difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (se manca la documentazione sanitaria che attesta tale situazione).
Per ottenere l’autorizzazione è necessario inoltrare all’INPS apposita richiesta telematica sul portale dell’Istituto, allegando i documenti necessari solo in sede di prima istanza o di successiva variazione.
Assegni Nucleo Familiare 2021: reddito familiare
Per avere diritto agli ANF è necessario che il reddito familiare sia composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilabili e, altresì, compreso nei limiti indicati dalle apposite tabelle INPS, aggiornate annualmente in base alla variazione percentuale dell’indice medio annuo dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione e quello immediatamente precedente.
Nel calcolo del reddito familiare si considerano le somme:
- Soggette ad IRPEF;
- Di qualsiasi natura, compresi, se eccedenti i 1.032,91 euro annui, i redditi esenti da imposta o quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.
Il reddito da assumere a riferimento è quello totalizzato nell’anno solare precedente il 1º luglio del periodo per il quale viene inoltrata richiesta all’INPS. La somma calcolata ha validità sino al 30 giugno dell’anno successivo.
Ricordiamo che ciascuna campagna di erogazione degli ANF interessa il periodo 1º luglio – 30 giugno dell’anno successivo. Ciò significa che se il dipendente Caio inoltra domanda di assegni a decorrere dal 1º gennaio 2021 questi avrà diritto agli stessi sino al 30 giugno successivo. Il reddito da prendere a riferimento sarà quello totalizzato nell’anno solare precedente il 1º luglio 2020, nello specifico il 2019.
Assegni Nucleo Familiare 2021: calcolo
L’importo degli ANF è determinato in funzione di:
- Numero e caratteristiche dei familiari;
- Reddito complessivo degli appartenenti al nucleo familiare.
I valori di riferimento degli assegni sono differenziati in 13 tabelle. Quelle relative al periodo 1º luglio 2020 – 30 giugno 2021 sono state pubblicate con circolare INPS numero 60 del 21 maggio 2020.
La prima tabella è la numero 11, relativa ai nuclei familiari con entrambi i genitori ed almeno un figlio minore in cui non sono presenti componenti inabili. L’ultima tabella è invece la numero 21D riguardante i nuclei monoparentali (in cui solo il richiedente è inabile), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote.
Il primo passo per individuare l’ammontare degli assegni è individuare la tabella di riferimento. Successivamente, determinare gli ANF in base all’incrocio dei seguenti dati:
- La riga in cui è compreso il reddito familiare;
- La colonna di interesse secondo il numero dei componenti il nucleo.
Prendiamo il caso della famiglia Alfa con un reddito complessivo di euro 25 mila. Il nucleo essendo composto da entrambi i genitori ed un figlio maggiorenne inabile avrà diritto ad un assegno pari ad euro 167,48, individuato prendendo a riferimento:
- Tabella 14;
- Colonna relativa a tre componenti;
- La riga per chi ha redditi compresi tra 26.476,91 e 26.595,07 euro.
>>> Consulta e scarica le tabelle per il calcolo degli ANF
Assegni Nucleo Familiare 2021: maggiorazioni
Si rende noto che gli importi degli ANF sono maggiorati per i nuclei con:
- Soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- Minori che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
In questi casi, come anticipato sopra, è necessario inoltrare all’INPS, oltre alla domanda di ANF, una specifica richiesta di autorizzazione. Quest’ultima ha di norma validità sino alla data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque in base alla scadenza indicata dal responsabile sanitario di sede.
Come reso noto dall’Istituto con il Messaggio numero 754 del 22-02-2021, l’emergenza COVID-19 ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per rinnovare l’autorizzazione, nelle more dell’iter sanitario di revisione.
L’Istituto ha pertanto confermato che, tra la data di scadenza del verbale sanitario ed il completamento dell’iter di revisione, il riconoscimento della maggiorazione avverrà in via provvisoria, in attesa della conclusione della procedura.
All’esito della revisione possono presentarsi due casistiche:
- Autorizzazione concessa dalla data di presentazione dell’istanza nel caso in cui si accerti che il familiare, se maggiorenne, si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenne, presenta difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- Se lo stato di inabilità non viene confermato si procederà alla reiezione della domanda di autorizzazione.
Assegni Nucleo Familiare 2021: esempio di maggiorazione
Prendiamo il caso della famiglia Rossi in cui sono presenti entrambi i genitori ed un figlio minore, con un reddito complessivo di euro 30 mila nel 2019. Il padre, Mario, inoltra domanda di ANF dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2021, in base alla tabella (11), al numero dei familiari ed al reddito, questi avrà diritto ad un importo di euro 47,79.
Al contrario, se nel nucleo fosse presente un figlio maggiorenne inabile ed entrambi i genitori (tabella 14) l’ammontare mensile degli assegni, a parità di reddito, sarebbe pari ad euro 155,11.
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