Ordine Avvocati di Brescia: servizi legali in vetrina ok, ma gli slogan suggestivi no.

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Non costituisce un’intesa restrittiva della concorrenza la delibera con cui l’Ordine degli Avvocati di Brescia ha punito, ad aprile del 2009, due avvocati che svolgevano la professione forense secondo modalità un po’ troppo “innovative” o meglio non conformi alla correttezza e al decoro imposti al ceto forense dalle norme del codice deontologico.

Così ha detto l’Antitrust, sollecitata ad intervenire dagli avvocati sanzionati per reprimere una presunta violazione della normativa sulla concorrenza.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva in passato espresso “preoccupazioni antitrust” in relazione a casi analoghi, inerenti il delicato rapporto tra ordini professionali e concorrenza ha, in questo caso, ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per accertare una violazione della 287/90 da parte dell’organo rappresentativo della professione forense.

Al contrario, avallando quanto deciso del Consiglio dell’Ordine di Brescia, l’Autorità ha archiviato l’istruttoria.

Ripercorrendo i fatti: nel giugno del 2009 l’AGCM avvia un procedimento istruttorio su segnalazione di due avvocati che denunciano gli effetti anti concorrenziali di un provvedimento disciplinare adottato nei loro confronti dall’Ordine professionale di appartenenza.

Gli avvocati sanzionati avevano lanciato un modello innovativo di studio legale: si trattava di un vero e proprio negozio su strada, con tanto di insegna che a caratteri vistosi allettava la potenziale clientela a fruire di una “prima consulenza gratuita”.

Originale trovata quella di mettere dietro vetrina i servizi legali come si fa in gioielleria, ma gli innovatori del settore hanno forse esagerato un po’ nello scegliere come slogan per il proprio business la dicitura “ALT – Assistenza Legale per Tutti”.

La scelta di tale formula pubblicitaria è, infatti, costata agli avvocati-imprenditori un provvedimento disciplinare di censura.

L’Ordine di Brescia ha lasciato passare la scelta degli avvocati – anch’essa innovativa – di rapportarsi con i clienti accogliendo le persone interessate in locali affacciati sulla pubblica via, appurato che privacy e decoro fossero garantiti dalla struttura degli ambienti.

Al cuore del provvedimento disciplinare si trova, piuttosto, l’utilizzo da parte degli avvocati della denominazione ALT come richiamo per i passanti accompagnata dall’invito a beneficiare di una prima consulenza gratuita. Lo slogan, reputato suggestivo ed idoneo a provocare un accaparramento della clientela, infrange norme deontologiche sacre per la preservazione del decoro del ceto forense e per l’Ordine degli Avvocati va tolto di mezzo.

Provano a metterla su un piano antitrust i due avvocati destinatari della censura.

A detta dei denuncianti, la delibera del Coa Brescia (poi confermata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità) sarebbe suscettibile di ledere la concorrenza, poiché non solo priva gli avvocati della propria autonomia nella scelta delle modalità di svolgimento della professione, ma inibisce l’uso da parte di tutta la categoria delle leve competitive che la Legge Bersani ha introdotto anche nell’ambito della professione forense, quali la libera determinazione del compenso, lo strumento pubblicitario e il rapporto tra professionista e cliente.

Sfortunatamente per gli ideatori di ALT (mutato in A.L. a seguito della censura) non è così che l’ha vista l’Antitrust.

Al contrario, chiudendo la relativa istruttoria, l’AGCM ha escluso, con il provvedimento n. 24553/13 pubblicato sul Bollettino del 4 novembre, che le decisioni dell’Ordine degli Avvocati di Brescia avessero una portata anti concorrenziale.

La delibera dell’Ordine non impedisce in generale agli avvocati di farsi concorrenza sul prezzo o sulle modalità di approcciarsi alla clientela, gli impone solo di essere corretti e puntuali quando mettono in mostra, utilizzando un’insegna, alcune caratteristiche della propria offerta.

Secondo il Coa di Brescia, non ci si può limitare a dire ai passanti che è gratuita “la prima consulenza”, senza specificare a quale prestazione la gratuità si riferisca.

L’uomo della strada (e qui più che mai è di lui che si sta parlando) potrebbe non sapere, per esempio, che la prima consulenza non è altro che un inquadramento preliminare della fattispecie e che per la successiva attività di vera e propria consulenza giudiziale o stragiudiziale un compenso gli verrà richiesto.

Non si può scegliere un sintagma solo perché fa più effetto o suona meglio al solo scopo di attirare più clienti. Non può farlo un venditore di borsette, non può farlo un avvocato.

In altre parole, non si può utilizzare pubblicità suggestiva per fermare i clienti sulla pubblica via.

È questo che dice il provvedimento disciplinare, con specifico riferimento ad una determinata scelta di marketing e senza pregiudizio alcuno per la più generica eventualità che un avvocato pubblicizzi i propri servizi o faccia delle offerte a fini promozionali o in altri termini sia avvalga di leve competitive nello svolgimento della propria professione.

Così facendo l’Ordine di Brescia vuole solo proteggere l’interesse generale alla qualità dei servizi legali e l’Autorità Antitrust non ha nessuna intenzione di impedirglielo.

Del resto, la delibera in discussione non ha impedito che gli avvocati continuassero a farsi concorrenza utilizzando modelli “alternativi” di studi legali.

Nell’escludere l’offensività della delibera sotto il profilo antitrust, l’Autorità ha, infatti, valutato la circostanza che il provvedimento disciplinare si sarebbe limitato ad esplicare i propri effetti in relazione ad un singolo caso concreto, senza disincentivare né l’utilizzo delle stesse leve concorrenziali, né – addirittura – l’utilizzo dello stesso schema di offerta di servizi legali da parte degli iscritti ai vari Ordini territoriali.

La censura non ha fermato il successo dell’iniziativa e ciò sarebbe prova della sua inidoneità a compromettere la concorrenza tra avvocati: sono ben 17 gli studi legali che ad oggi riproducono il modello del vecchio ALT, con negozi su pubbliche vie ed insegne accattivanti.

Scomodato il Garante e chiusa la questione antitrust, la delibera dell’Ordine di Brescia torna dunque ad assumere le sembianze di un mero correttivo disciplinare senza effetti collaterali sulla concorrenza nel mondo dei servizi legali.

Roberta Di Giorgio

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