Liti fiscali pendenti: cosa scrivere nel modello di definizione agevolata

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Con il Provvedimento 1.2.2023 è stato approvato il modello per presentare la domanda di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, con le relative istruzioni, dando attuazione all’art. 1, commi da 186 a 202, della Legge di bilancio 2023 (l. 29.12.2022, n. 197).

Il provvedimento ha per oggetto soltanto le controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate. La domanda va presentata entro il 30 giugno 2023, per ciascuna lite autonoma pendente al giorno 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Sono comprese le litifiscali pendenti avanti la Corte di cassazione anche a seguito di rinvio.

Cos’è una lite fiscale pendente

E’ considerata pendente la controversia il cui atto introduttivo in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per la quale il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

La controversia deve avere come parte solo ed esclusivamente l’Agenzia delle entrate per cui la procedura è negata se il contenzioso è stato avviato nei confronti della sola Agenzia delle entrate-Riscossione o di altro ente impositore.

Indice

Cosa è escluso dalle liti fiscali pendenti

Sono escluse le controversie:

  • che sono state avviate dopo il giorno 1 gennaio 2023;
  • che hanno per oggetto, anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’Unione europea; b) l’IVA riscossa all’importazione; a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti si Stato.

Liti fiscali pendenti: cosa fare

Entro il 30 giugno 2023 il contribuente, ovvero il soggetto da lui incaricato, deve presentare la domanda relativa al singolo atto impugnato utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’agenzia delle entrate.

In attesa della loro attivazione è possibile inviare la domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio che è parte nel giudizio (punto 4.2 del Provvedimento. Non sono ammesse modalità diverse (ad es., consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata.)

La compilazione della domanda è effettuata utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: sono considerate tempestive le domande trasmesse entro il 30.6.2023 ma scartate dal servizio telematico purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione ricevuta che attesta il motivo dello scarto.

Definizione liti fiscali pendenti: come compilare il modello

IL CODICE DELL’UFFICIO

Il contribuente deve indicare il codice dell’ufficio che è parte nel giudizio tra i seguenti:

  • Direzione provinciale o regionale (indicando il codice dell’ufficio legale);
  • Ufficio provinciale-Territorio di Milano (codice KG7), Napoli (codice KI2), Roma (codice KK2) o Torino (codice KM2);
  • Centro operativo di Pescara (codice 250).

LE MODALITA’ DI DEFINIZIONE

Le modalità di definizione sono identificate da uno dei seguenti codici:

–        “1”: se l’Agenzia delle entrate è risultata vincitrice nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata alla data del 1.1.2023 ovvero se il ricorso è stato notificato al 1.1.2023 ma non è ancora stato depositato o trasmesso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. L’importo dovuto è pari al valore della controversia;
–        -“2”: se il ricorso è stato depositato in primo grado alla data del 1.1.2023, ma non è stata ancora depositata la pronuncia non cautelare ovvero in caso di pendenza dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; l’importo lordo è parti al 90% del valore della controversia;
–        “3”: se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata alla data del 1°.1.2023 ed emessa in primo grado; l’importo lordo dovuto è pari al 40% del valore della controversia;
–        “4”: se l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima pronuncia non cautelare depositata alla data del 1°.1.2023 ed emessa in secondo grado; l’importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia;
–        “5”: se vi è stata reciproca soccombenza dell’Agenzia delle entrate e del contribuente nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata alla data del 1°.1.223; l’importo lordo dovuto è pari:

  • al 100% del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente;
  • al 40% per la parte in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo grado ovvero del 15% se in secondo grado;

–        “6”: se la controversia pende avanti la Corte di cassazione e l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente sia in primo grado sia in secondo grado. L’importo dovuto è pari al 5% della controversia;
–        “7”: se la controversia ha per oggetto soltanto sanzioni non collegate al tributo e l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente nell’ultima o prima pronuncia non cautelare depositata alla data del 1.1.2023. L’importo lordo dovuto è pari al 15% del valore della controversia;
–        “8”: se la controversia ha per oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata alla data del 1.1.2023 ovvero se a tale data non è stata depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale è stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine. L’importo dovuto è pari la 40% del valore della lite;
–        “9”: se la controversia ha per oggetto esclusivamente sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza nell’ultima o unica pronuncia non cautelare depositata al 1.1.2023. L’importo lordo dovuto è parti al 15% del valore della controversia per la parte in cui l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente e del 40% per la restante parte;
–        “10”: se la controversia ha per oggetto esclusivamente sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono il rapporto con i tributi è stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. L’importo lordo e l’importo netto dovuto sono pari a zero; se il tributo non è stato definito è calcolato applicando le percentuali previste indicate con i codici 1, 2, 3, 4, 5, e 6 a seconda della soccombenza e del grado di giudizio;

IL PERIODO D’IMPOSTA

Se l’atto impugnato si riferisce al periodo d’imposta (ad es., imposte sui redditi, Irap o IVA) va indicato l’anno nel formato aaaa; se non c’è la coincidenza con l’anno solare, va indicato solo l’anno iniziale indicato sull’atto; per l’imposta di registro va indicato l’anno di registrazione ovvero l’anno in cui la stessa doveva essere effettuata.

LA DATA DI NOTIFICA DELL’ATTO IMPOSITIVO

Va indicata la data di notifica del ricorso in primo grado con il seguente formato “gg/mm/aaaa”. Se la notifica è stata fatta a mezzo del servizio postale, va indicata la data di spedizione che è rilevabile dal timbro di accettazione dell’ufficio postale.

Nel caso di processo telematico, la data di invio del ricorso è quella di accettazione della PEC.

L’ORGANO GIURISDIZIONALE

Va indicato l’organo presso cui pende la controversia. Se pendono i termini di impugnazione della pronuncia o di riassunzione, va indicato l’organo che l’ha resa (Corte di giustizia tributaria di primo grado o di secondo grado o Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (ma soltanto per la Corte di giustizia tributaria).

IL REGISTRO GENERALE

Va indicato il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall’organo giurisdizionale cioè R.G.R. se la controversia è pendente in primo grado o R.G.A. se in secondo grado.

Il numero deve avere il formato numero/anno “nnnnnn/aaaa”.

IL TIPO DI ATTO IMPUGNATO

Il numero è rilevato dall’atto impugnato

IL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia corrisponde all’importo del tributo escludendo gli interessi e le sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Se la controversia ha per oggetto esclusivamente l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Per determinare l’effettivo valore della controversia vanno esclusi gli importi che eventualmente non formano oggetto della natura del contendere, in particolare nel caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di giudicato interno e di parziale annullamento in autotutela dell’atto impugnato.

La liquidazione delle somme dovute

a)     L’importo lordo dovuto.
L’importo lordo dovuto è determinato applicando le regole indicate al paragrafo 2,a).

Va indicato zero se non è dovuto alcun importo (ad es., se la controversia ha per oggetto esclusivamente sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto con i tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla l. n. 197/2022).

b) L’importo versato in pendenza di giudizio

Va indicata la somma di tutti gli importi che sono stati già pagati a qualsiasi titolo, spettanti all’Agenzia delle entrate, prima di presentare la domanda di definizione purché non siano già stati oggetto di rimborso.

Dal computo sono escluse le somme spettanti all’agente della riscossione, quali aggi, spese di notifica, spese per le procedure esecutive, ecc.
Va indicato zero se non è stata pagata alcuna somma.

C) L’importo netto dovuto

L’importo dovuto corrisponde alla differenza tra l’importo lordo e l’importo già versato.

ATTENZIONE

Ai fini del versamento tramite il modello F24, l’importo netto va suddiviso tra i codici tributo che saranno istituiti con apposta risoluzione, in misura proporzionale ai diversi importi che compongono l’importo lordo dovuto
Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. Se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, va fatto l’arrotondamento in eccesso; se è inferiore va fatto in difetto. Le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero.

Liti fiscali pendenti: il pagamento

Il pagamento dell’importo dovuto va effettuato entro il 30.6.2023. E’ ammessa la ripartizione in 20 rate trimestrali (da indicare in 20 se è il numero massimo e da 2 a 19 se è prescelto un numero massimo inferiore), se l’importo netto dovuto è superiore a 1.000 euro. In tale ipotesi:

  • la prima rata va versata entro il 30.6.2023;
  • le rate successive scadono il 30.9., il 20.12  e il 31.3 di ciascun anno;
  • sulle rate trimestrali sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di versamento della prima rata.

Se il giorno di scadenza è sabato o domenica, il versamento è tempestivo se è eseguito il lunedì successivo. E’ esclusa la compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. 9.7.1997, n. 241.

ATTENZIONE: se non è dovuto alcun importo indicato “zero”
Se come “numero rate” è indicato 1, l’importo corrisponde alla somma dovuta.

Osservazioni sul modello definizione liti fiscali pendenti

Il Provvedimento 1.2.2023 è riferito esclusivamente alle controversie in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Separato modello, da approvare, riguarda le controversie in cui è parte l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (commi da 186 a 203).
Inoltre, ciascun ente territoriale, entro il 31.3.2023, può stabilire con le forme di rito, l’applicazione della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte il medesimo ente o un ente strumentale.

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Sergio Mogorovich