L’esecutore testamentario: quali diritti?

Rosalba Vitale 08/12/15
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Con la sentenza n. 24147/15 la Cassazione ha risolto la controversia insorta tra una fondazione e un avvocato relativa una disposizione testamentaria.

A parere della fondazione il legale avrebbe dovuto presentare il conto delle diverse gestioni dei beni della fondazione, restituire le somme che indebitamente si era attribuito a titolo di compenso e rimborso spese per la propria attività di esecutore testamentario, di amministratore provvisorio e di presidente, e delle somme che aveva prelevato per scopi non attinenti alle finalità istituzionali e statutarie della fondazione, nonché a risarcire il danno.

In parziale accoglimento il giudice di I grado condannava l’ avvocato alla presentazione del rendiconto ma nello stesso tempo dichiarava inammissibile l’ azione di rendiconto relativa all’ attività svolta quale presidente della fondazione, versione confermata anche dinanzi alla Corte d’Appello di Milano.

Infatti, in tale sede l’ attrice doveva corrispondere al convenuto gli interessi legali di mora fino al saldo, sulla somma determinata dalla sentenza di primo grado.

Tuttavia, la ricorrente impugnava quest’ ultima decisione lamentando violazione degli artt. 703, 707, 709, 711 c.c. e 18 in relazione agli artt. 1709 e segg. c.c., violazione e falsa applicazione dell’ art. 264 c.c.

Premesso che l’ istituto di esecutore testamentario ha natura di diritto privato.
E’ nominato dal testatore in forza di una clausola testamentaria che gli conferisce il potere di dare attuazione alle ultime volontà del de cuius amministrando e compiendo tutti gli atti occorrenti per una buona gestione del patrimonio ereditario.

L’ art. 711 c.c. stabilisce che la figura anzidetta è gratuita, fatta salva la possibilità per il soggetto investito di non accettare l’ incarico, a meno che il testatore abbia previsto un compenso per l’ esecutore testamentario a carico dell’ eredità e salvo comunque il diritto dell’ esecutore testamentario di ripetere le spese sostenute per l’ esercizio dell’ ufficio.

Tanto premesso, nel caso de quo, il testatore disponeva in testamento la nomina dell’ avvocato, a titolo oneroso secondo la tariffa professionale.

Una volontà espressa dal testatore derogativa della regola di cui all’ art. 711 c.c.

I giudici di legittimità ribadirono la corretta interpretazione dei giudici di merito che hanno tenuto conto delle molteplicità e della diversa natura delle attività svolte dal professionista tali da superare le normali incombenze di un esecutore testamentario, e quindi di aver diritto al compenso.

Segue: “ Le somme incassate durante lo svolgimento dell’ incarico erano da considerare come acconti sugli onorari e sulle spese, non già come autoliquidazione e non andavano restituite, somme che sarebbero state detratte dalle spettante a lui dovute”.

Ne consegue, il rigetto della domanda e la condanna al pagamento delle spese processuali oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Rosalba Vitale

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