Come anticipato scompaiono definitivamente le parole come “fallimento” e “fallito”, ma nel testo dell Riforma si parla di “procedura di liquidazione giudiziaria dei beni“: passa in primo piano così l’aspetto procedurale e meno quello dell’imprenditore in difficoltà.
È stato modificato l’accesso alla procedura di liquidazione: non c’è più il fallimento d’ufficio, ma serve una domanda per accedere ed è prevista un’unica procedura per l’accertamento dello stato di crisi.
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Tutti gli imprenditori, anche quelli non commerciali che prima erano esclusi, possono essere assoggettati alla procedura fallimentare, ma saranno distinti in diverse tipologie che prevederanno quindi procedure conservative oppure liquidatorie.
Con questa nuova legge si intende ridurre tempi e costi della procedura, introducendo ad esempio la procedura di domanda semplificata per le domande di minor valore, ma anche conferire maggior efficacia e trasparenza, introducendo meccanismi di responsabilizzazione degli organi protagonisti e dando la possibilità per il curatore di accedere alle banche dati e ai documenti delle PA.
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