Legge di Stabilità 2016: la trasformazione agevolata in società semplice

Matteo Tambalo 30/08/16
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Il presente contributo analizzerà brevemente le disposizioni agevolative previste dalla Legge di Stabilità con riguardo alla trasformazione in società semplice.

L’art. 1, comma 115, della Legge di Stabilità 2016 prevede che “Le societa’ in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 120 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle societa’ che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in societa’ semplici.

Chi può effettuare la trasformazione agevolata?

In particolare, possono effettuare la trasformazione agevolata le società di persone commerciali (Snc e Sas) e le società di capitali che abbiano per oggetto esclusivo o principale la gestione dei seguenti beni:

  • Beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, e pertanto:
  • Immobili patrimoniali di cui all’art. 90 del TUIR;
  • Immobili merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;
  • Immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10 e non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa).
  • Beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Con riguardo all’oggetto sociale, la circolare ministeriale n. 26/E/2016 ha precisato che per oggetto principale si intende, a norma dell’art. 73 del TUIR, l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto; la medesima circolare ha evidenziato peraltro che, nel caso in cui accanto ad un’attività di gestione passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad una pluralità di immobili, si ponga in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso (ad esempio, società che gestisce degli immobili che fanno parte di complessi immobiliari aventi destinazione unitaria quali villaggi turistici, centri sportivi, gallerie commerciali) la prestazione di tali servizi può risultare essenziale e determinante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, tale da qualificare la società tra quelle non rientranti nel novero delle c.d. immobiliari di gestione a cui è applicabile la disciplina della trasformazione agevolata in esame.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla norma, per beneficiare delle agevolazioni la trasformazione deve avvenire entro il 30 settembre 2016, tuttavia le stesse sono riconosciute soltanto se all’atto della trasformazione la compagine sociale è composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2015; a tal riguardo, la citata circolare n. 26/E/2016 precisa tuttavia che è ininfluente la circostanza che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione al capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30 settembre 2015.

Gli aspetti fiscali

Con riguardo agli aspetti fiscali l’operazione in commento è similare all’assegnazione di beni ai soci, in quanto i beni vengono, in entrambi i casi, sottratti al regime d’impresa dando luogo alla realizzazione delle plusvalenze insiste nei beni stessi. Le previsioni agevolative dettate dalla Legge di Stabilità per l’operazione in oggetto risultano identiche a quanto previsto per l’assegnazione agevolata di beni ai soci, in particolare:

  • sulla differenza tra il valore normale dei beni “agevolati” e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se la società risulta di comodo per due periodi d’imposta nel triennio 2013-2015);
  • per i beni immobili, per la determinazione della base imponibile, è possibile utilizzare il valore catastale in luogo del valore normale;
  • qualora nel patrimonio netto della società trasformanda vi siano delle riserve in sospensione d’imposta, risulta dovuta l’ulteriore imposta sostitutiva del 13%.

Nel caso in cui la società detenga dei beni non rientranti nei beni agevolabili, in quanto diversi da quelli indicati dal dettato normativo, le plusvalenze relative a tali beni vengono assoggettate a tassazione ordinaria.

Si evidenzia che, secondo quanto precisato nella circolare n. 26/E/2016, è possibile beneficiare della disciplina in esame anche con riferimento ai casi in cui la società risulti titolare di un diritto reale parziale sui beni (ad esempio, sia titolare della nuda proprietà e abbia dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio) e intenda procedere alla trasformazione in società semplice.

La posizione dei soci

Con riguardo alla posizione dei soci, è previsto che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute debba essere aumentato della differenza che è stata assoggettata ad imposizione sostitutiva.

Si osserva, peraltro, che la trasformazione in società semplice non determina l’interruzione del quinquennio rilevante per la tassazione delle plusvalenze immobiliari di cui all’art. 67 co. 1, lett. b) del TUIR. Pertanto, qualora la società detenesse, all’atto della trasformazione, gli immobili da almeno 5 anni, l’eventuale cessione successivamente alla trasformazione non sarebbe suscettibile di determinare plusvalenze.

Le imposte indirette

Con riguardo alle imposte indirette, si segnala che, ai fini IVA, l’art. 2, comma 3, lett. f), del D.P.R. n. 633 del 1972 esclude dall’ambito di applicazione del tributo i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti.

Tuttavia, come precisato dalla circolare 26/E/2016, la società semplice, che ha come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni, non svolge attività rilevante ai fini dell’IVA, in quanto ai sensi dell’art. 4, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 633 del 1972, svolgono attività d’impresa solo gli enti pubblici e privati, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole.

L’assenza della qualifica imprenditoriale in capo alla società semplice, avente come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni, comporta che la trasformazione di una società commerciale in una società semplice di mera gestione immobiliare determina la cessazione dell’attività imprenditoriale, configurando un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 5), del D.P.R. n. 633 del 1972.

L’operazione di trasformazione realizza, pertanto, il presupposto oggettivo ai fini dell’applicazione dell’IVA (qualora sia stata effettuata all’atto dell’acquisto dei beni la detrazione dell’imposta).

L’imposta di registro

Con riguardo all’imposta di registro, nell’ipotesi in cui una delle società di cui al comma 115 si trasformi in società semplice, si applica ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.

Le società che si avvalgono delle disposizioni della norma in esame devono versare il 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017. La citata circolare n. 26/E/2016 ha precisato che l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della trasformazione agevolata. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602, ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto “ravvedimento operoso”).

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Dal punto di vista civilistico, si ricorda che la trasformazione regressiva è disciplinata dall’art. 2500-sexies del Codice Civile, che richiede innanzitutto, fatta salva diversa disposizione dello statuto, che la delibera  di trasformazione di società di capitali in società di persone sia adottata con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto, essendo comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

Il medesimo articolo stabilisce peraltro che gli amministratori debbono redigere una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Tale documento non viene allegato all’atto di trasformazione, ma deve restare depositato in copia presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione ed i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

Si ricorda infine che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2500-sexies c.c., i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

 

Matteo Tambalo

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