Le modalità di stipula dei contratti pubblici, una norma di difficile interpretazione

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La recente modifica normativa all’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, ha determinato delle ambiguità interpretative che consentono una lettura a geometria variabile del testo. Se ne possono individuare almeno quattro.

1. Ritenendo che il legislatore abbia voluto introdurre un obbligo generalizzato per l’amministrazione aggiudicatrice della stipula mediante modalità elettronica la disposizione viene declinata come segue:

Il contratto è stipulato, a pena di nullità: a) con atto pubblico notarile informatico; b) ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante: b.1) in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; b.2)o mediante scrittura privata.

2. Ritenendo che il legislatore abbia voluto introdurre un obbligo per l’amministrazione aggiudicatrice della stipula mediante modalità elettronica solo in presenza di specifica disposizione interna, la disposizione viene declinata come segue:

Il contratto è stipulato, a pena di nullità: a) con atto pubblico notarile informatico; b) ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti (ove obbligatoriamente previsto per tutti i casi nel regolamento dei contratti interno) per ciascuna stazione appaltante: b.1) in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice; b.2)o mediante scrittura privata.

3. Se invece si ritiene che il legislatore abbia voluto riferirsi al solo notaio la disposizione viene declinata come segue:

Il contratto è stipulato, a pena di nullità: a) con atto pubblico notarile informatico; b) può essere stipulato in modalità elettronica o in modalità cartacea, secondo le norme vigenti (ove il regolamento dei contratti interno prevede la possibilità di ricorso ad entrambe le modalità), in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

4. Una ulteriore lettura è contenuta nel dossier di documentazione della Camera dei Deputati, redatto dal Servizio Studi-Dipartimento attività produttive, ove si evince che la ratio della norma è quella di “porre fine ad un’incertezza interpretativa sul requisito della forma scritta ad substantiam, che aveva reso necessario anche l’espressione di un parere da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici”.

Ciò trova conferma nell’aver stabilito che il contratto deve essere stipulato “a pena di nullità” nelle modalità ivi previste (sanzione di nullità non prevista nel testo originario del comma 13).

Quanto alle modalità il dossier afferma che la “forma elettronica” del contratto non è in alternativa alla forma pubblico amministrativa, ma ne rappresenta una delle modalità. Il contratto può essere stipulato in forma pubblico amministrativa in modalità elettronica.

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Gian Paolo Turcato

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