Il lavoro straordinario di norma si manifesta nei rapporti di lavoro full-time quando il lavoratore presta l’attività oltre il limite del tempo pieno. Al contrario, il lavoro supplementare si caratterizza per l’applicazione nei rapporti part-time, dal momento che l’orario settimanale del dipendente oltrepassa quello previsto nel contratto individuale o nelle intese successivamente intercorse.
Non è escluso tuttavia che il singolo lavoratore a tempo parziale possa svolgere entrambe le tipologie di lavoro, sia supplementare che straordinario. Analizziamo la disciplina nel dettaglio.
Lavoro straordinario
Si definiscono “lavoro straordinario” le ore prestate oltre il limite temporale fissato dal CCNL per i dipendenti full-time. In mancanza di disposizioni contrattuali è straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali.
Ad esempio per i dipendenti cui si applica il CCNL Cooperative sociali, il quale fissa il tempo pieno a 38 ore settimanali, sono straordinario la 39ma e la 40ma ora lavorata nella settimana.
Al contrario un lavoratore full-time soggetto al contratto Commercio e terziario che totalizza 40 ore nella settimana 13-19 luglio 2020 non avrà nemmeno un’ora di straordinario, dal momento che il CCNL consente di fissare il limite del tempo pieno a 40 ore settimanali.
Di norma i CCNL prevedono un limite annuo alle ore di lavoro straordinario. Ad esempio il contratto Commercio e terziario – Confcommercio prevede un tetto di 250 ore annue. All’interno del limite stabilito dal CCNL il lavoro straordinario può essere richiesto dall’azienda senza il necessario consenso del lavoratore. In mancanza di disposizioni in merito, il datore può chiedere di prestare lavoro straordinario nel limite di 250 ore annue, previo consenso del dipendente.
Il consenso non è comunque richiesto in caso di:
- Eccezionali esigenze tecnico-produttive che non possono essere fronteggiate con l’assunzione di altri dipendenti;
- Casi di forza maggiore;
- Eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni connesse all’attività produttiva.
Possono in ogni caso rifiutarsi di svolgere lavoro straordinario:
- Lavoratori studenti;
- Quando sussiste un giustificato motivo di particolare gravità che impedisce la prestazione;
- Nelle ipotesi in cui il potere del datore di lavoro non è stato esercitato secondo correttezza e buona fede.
Un esempio della casistica appena citata è il datore che chiede al dipendente di prestare lavoro straordinario dopo sole otto ore dalla fine del turno precedente, quando tale richiesta non è giustificata da ragioni aziendali prevalenti.
Lavoro supplementare
Per lavoro supplementare si intendono le prestazioni rese dai lavoratori part-time oltre l’orario settimanale definito nel contratto di lavoro o nelle variazioni successivamente intervenute.
Pensiamo a un dipendente assunto con orario part-time pari a 32 ore settimanali. Nella settimana 13-19 luglio l’interessato lavora 35 ore. L’eccedenza rispetto all’orario contrattuale (3 ore) si considera lavoro supplementare.
Anche il dipendente part-time può prestare lavoro straordinario se oltrepassa il limite del tempo pieno previsto dal CCNL. Se Tizio ha un orario contrattuale pari a 35 ore settimanali (il tempo pieno è fissato a 40 ore settimanali) e ne lavora 42, il trattamento economico sarà:
- 35 ore di lavoro ordinario;
- 5 ore di lavoro supplementare;
- 2 ore di lavoro straordinario.
Libro unico del lavoro: calendario presenze
Le ore di straordinario e quelle supplementari devono essere esplicitamente indicate nel calendario presenze del Libro unico del lavoro (LUL), documento che l’azienda è tenuta a stampare entro la fine del mese successivo quello di competenza ed a conservare a disposizione degli organi ispettivi. Di norma, le ore vengono riportate con le sigle:
- SUP per lavoro supplementare;
- STR per lavoro straordinario.
Cedolino paga
Le somme liquidate al dipendente a titolo di lavoro supplementare e straordinario sono riportate nel cedolino paga o busta paga, documento che dev’essere consegnato al dipendente all’atto dell’erogazione del compenso.
Nella parte centrale del cedolino, quella che ospita le competenze lorde e le trattenute previdenziali e fiscali, sono espresse:
- Ore di lavoro straordinario o supplementare;
- Importo della retribuzione oraria maggiorata in base alle percentuali previste dal CCNL;
- Risultato della moltiplicazione ore di lavoro * retribuzione oraria maggiorata, che esprime il compenso lordo spettante a titolo di straordinario o supplementare.
Nel caso in cui per le ore di straordinario o supplementare siano previste percentuali diverse (ad esempio straordinario notturno al 30% e feriale al 25%) i valori vengono espressi distintamente nel cedolino paga.
Ad esempio un dipendente che a giugno 2020 ha effettuato lavoro supplementare maggiorato del 35%, lavoro straordinario maggiorato del 25% e lavoro straordinario maggiorato al 30%, avrà un cedolino così composto:
Voce | Ore | Importo base | Importo complessivo |
Lavoro supplementare 35% | 5,00 | 9,50 | 47,50 |
Lavoro straordinario 25% | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
Lavoro straordinario 30% | 3,00 | 8,50 | 25,50 |
Naturalmente i valori espressi sono al lordo delle trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF.
Esempi di calcolo
Il calcolo di quanto spettante a titolo di straordinario o supplementare è identico, eccezion fatta naturalmente per le percentuali applicate in ragione di quanto previsto dal CCNL applicato.
Prendiamo il caso di un dipendente con retribuzione mensile pari ad euro 1.950,00. Il valore da utilizzare per stabilire la retribuzione oraria è fissato dal CCNL, ipotizziamo 168.
La sua retribuzione oraria sarà pertanto: 1.950,00 / 168 = 11,60714.
A questo punto si legge il CCNL, nello specifico la parte in cui sono riportate le maggiorazioni per lavoro straordinario. Nel nostro caso trattasi di lavoro straordinario feriale con maggiorazione del 28%.
Il passaggio successivo è applicare alla retribuzione oraria la maggiorazione del 28%:
11,60714 * 28% = 14,85714.
Il valore ottenuto rappresenterà l’importo base da moltiplicare per le ore di straordinario feriale.
Contributi e tasse
Gli importi corrisposti a titolo di lavoro straordinario o supplementare sono imponibili ai fini contributivi e fiscali. Questo significa che subiscono le trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF, al pari della retribuzione ordinaria.
Cosa prevede un CCNL
Prendendo a riferimento il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio, questo prevede le seguenti maggiorazioni:
- 15% per lo straordinario dalla 41ma alla 48ma ora settimanale, elevato al 20% per lo straordinario eccedente le 48 ore settimanali;
- 30% per lo straordinario festivo;
- 50% per lo straordinario notturno, dalle ore 22 alle ore 6;
- 35% per il lavoro supplementare.
Limite orario di lavoro
È bene tener presente che in ogni caso l’orario di lavoro settimanale non può eccedere le 48 ore settimanali, da calcolarsi come media in un periodo non superiore a quattro mesi, elevabile dal CCNL:
- A 6 mesi;
- A 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche od organizzative.
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