Covid, lavoratori fragili: sorveglianza sanitaria Inail. Come funziona e come chiederla

Paolo Ballanti 18/11/20
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Fino al 31 dicembre 2020 è possibile inoltrare a Inail richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi per la salute in caso di contagio da COVID-19. Lo ha reso noto l’Istituto con una comunicazione sul proprio portale istituzionale.

La notizia arriva a seguito delle disposizioni della legge di conversione del Decreto Agosto (Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020) con cui si è disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sorveglianza sanitaria eccezionale in favore dei lavoratori “fragili”, inizialmente introdotta dal Decreto “Rilancio” (D.l. n. 34 del 19 maggio 2020).

Analizziamo la disciplina nel dettaglio.

Lavoratori fragili: chi sono

Si considerano lavoratori fragili tutti coloro che ritengono di rientrare in una condizione di fragilità, in caso di contagio del virus Covid-19. Questo in relazione anche all’età, per condizioni derivanti da:

  • Immunodeficienze da malattie croniche;
  • Patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità.

Inoltre, come ribadito dalla circolare n. 13 dei dicasteri Lavoro e Salute datata 4 settembre 2020, il concetto di “fragilità” è da ravvisarsi in tutte quelle condizioni di salute che, a causa di patologie preesistenti, in caso di contagio potrebbero determinare un esito più grave o infausto.

Peraltro, sempre la circolare ministeriale afferma che il requisito dell’età, da solo, non è elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità.

Di conseguenza, la “maggiore fragilità” delle fasce più anziane della popolazione dev’essere valutata insieme ad eventuali patologie preesistenti che potrebbero determinare un esito più grave o infausto in caso di contagio.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: cos’è 

Con lo scopo di tutelare i lavoratori fragili dal rischio di contagio sul posto di lavoro, il Decreto Rilancio ha previsto, all’articolo 83, che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino (fino al termine dello stato di emergenza) una sorveglianza sanitaria eccezionale, a beneficio dei lavoratori esposti ad una maggiore rischiosità in caso di contagio:

  • in ragione dell’età;
  • per immunodepressione anche da patologia COVID-19;
  • in virtù di patologie oncologiche o terapie salvavita.

Nomina medico competente

Le aziende tenute alla nomina di un medico competente affidano a quest’ultimo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili. Per tutte le altre realtà che, al contrario, non sono soggette all’obbligo in parola, è possibile:

  • individuare un medico competente per il solo periodo dell’emergenza sanitaria;
  • chiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale all’INAIL.

Sorveglianza sanitaria Inail: come chiederla

Come espressamente previsto dall’articolo 83, i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono inoltrare ai servizi territoriali dell’INAIL richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale, a beneficio dei lavoratori fragili.

La sorveglianza, affidata dall’INAIL ai propri medici del lavoro, è richiesta in via telematica dall’azienda attraverso l’applicativo “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, accessibile seguendo il percorso “Home – Attività – Prevenzione e sicurezza – Sorveglianza sanitaria eccezionale”.

La funzionalità, riabilitata dal 5 novembre scorso, è presente sul portale INAIL e accessibile dagli utenti muniti delle apposite credenziali.

Sorveglianza sanitaria Inail: costo 

Il costo di ogni singola prestazione è fissato in 50,85 euro, da parte del Decreto interministeriale del 23 luglio 2020.

Sorveglianza sanitaria: giudizio di idoneità

Una volta che l’azienda ha inoltrato richiesta di sorveglianza sanitaria viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. Effettuata la visita, il personale sanitario esprimerà un giudizio di idoneità al lavoro, privilegiando l’adozione di soluzioni organizzative interne all’azienda che tutelino maggiormente la salute del dipendente, ad esempio attraverso il ricorso al lavoro agile o “smart working”.

E’ opportuno ricordare che fino al 31 gennaio 2021 i lavoratori immunodepressi hanno diritto a svolgere la prestazione in modalità agile. Eccezion fatta per questa misura straordinaria, gli stessi soggetti godono della priorità di accesso allo smart working. Quanto riportato si estende anche ai familiari conviventi.

Peraltro, con il recente messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020 l’INPS ha ricordato che i periodi di assenza dal 17 marzo al 15 ottobre dei lavoratori “fragili” sono equiparati ai ricoveri ospedalieri, con conseguente copertura economica da parte dell’Istituto e integrazione a carico del datore di lavoro se prevista dal contratto collettivo applicato. Destinatari della tutela sono i lavoratori muniti di certificazione medica attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti di patologie oncologiche o terapie salvavita. Compresi nella copertura anche i soggetti con handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992.

Gli stessi soggetti appena citati hanno diritto dal 16 ottobre al 31 dicembre di rendere la prestazione in smart working, eventualmente mutando le mansioni o frequentando appositi corsi di formazione.

Sorveglianza sanitaria: giudizio di non idoneità

Il giudizio di non idoneità temporanea al lavoro è espresso dal medico nei soli casi in cui non siano attuabili soluzioni organizzative che tutelino i lavoratori maggiormente a rischio.

Sorveglianza sanitaria: Fatturazione

Una volta conclusasi la procedura di sorveglianza sanitaria con l’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceverà una comunicazione contenente l’avviso di emissione della fattura per il pagamento della prestazione medica. Come anticipato sopra il costo dell’operazione (esente IVA) è pari ad euro 50,85.

Lavoratori fragili: richieste dei dipendenti 

Come precisato dalla circolare interministeriale n. 13, ai lavoratori e alle lavoratrici dev’essere assicurata la possibilità di chiedere all’azienda l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in virtù dell’esposizione al rischio di contagio da COVID-19 ed in presenza di patologie con scarso compenso clinico (ad esempio malattie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche).

Le richieste di visita da parte dei dipendenti dovranno essere corredate dalla documentazione medica, a riprova della patologia diagnostica.

Paolo Ballanti

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