Lavoratori fragili Covid: chi sono, visita medica, diritti, agevolazioni

Paolo Ballanti 16/09/20
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In questa fase di ripresa delle attività produttive post lockdown il Ministero del lavoro di concerto con il dicastero della Salute è intervenuto con la Circolare n. 38 del 4 settembre 2020 con lo scopo di definire la tutela della salute dei lavoratori maggiormente esposti ai rischi da contagio COVID-19, definiti lavoratori fragili.

Nel documento, richiamando la Circolare del Ministero della salute datata 29 aprile 2020, si individuano i cosiddetti “lavoratori fragili” coloro, per intenderci, che in caso di positività al virus SARS CoV-2, rischiano gravi ripercussioni alla salute se non addirittura la morte.

I soggetti interessati possono chiedere una visita medica interna o presso strutture pubbliche, al fine di stabilire l’idoneità delle mansioni svolte e delle misure di protezione adottate dall’azienda nel proteggerli dai rischi del virus COVID.

Fatte queste premesse analizziamo la questione nel dettaglio.

Chi sono i lavoratori fragili Covid

Sono da considerarsi fragili quei lavoratori che, a causa di una patologia preesistente, sono esposti al rischio di un esito grave o infausto dell’infezione da COVID-19.

L’età, d’altro canto, non determina di per sé uno stato di fragilità del lavoratore. In tal caso è necessario che sia accompagnata da patologie preesistenti. Solo sotto quest’aspetto si può parlare di “maggiore fragilità” delle fasce di popolazione di età più elevata.

A sostegno di quanto affermato, la Circolare n. 38 riporta i dati del sistema di sorveglianza epidemiologica dell’Istituto superiore di sanità nonché quelli derivanti dall’analisi secondaria sulle cartelle cliniche dei pazienti deceduti. I numeri dicono che:

  • Il rischio di contagio da COVID-19 non varia in base all’età;
  • Il 96,1% dei deceduti presentava una o più patologie preesistenti, di cui le più frequenti quelle cronico-degenerative a carico dell’apparato cardiovascolare, respiratorio, renale e da malattie dismetaboliche;
  • L’aumento del tasso di mortalità in relazione all’età è legato alla maggior frequenza di patologie preeesistenti nelle fasce più anziane della popolazione.

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Lavoratori fragili Covid: la visita medica

La Circolare n. 38 afferma che i lavoratori con patologie a scarso compenso clinico (come malattie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche) possono chiedere al datore di lavoro l’attivazione di misure di adeguate misure di sorveglianza sanitaria.

Le richieste di visita medica indirizzate all’azienda dovranno essere accompagnate dalla documentazione sanitaria relativa alla patologia preesistente.

Le tutele appena citate dovranno essere assicurate anche da parte delle realtà (ad esempio le scuole) non tenute alla nomina del medico competente. Queste ultime, ferma restando comunque la possibilità di individuare un medico competente, dietro richiesta del lavoratore o della lavoratrice “fragile” dovranno inviarli a visita presso le seguenti strutture pubbliche:

  • Strutture territoriali dell’INAIL;
  • ASL;
  • Dipartimenti di medica legale o del lavoro presso le Università.

Lavoratori fragili Covid: le mansioni e il contesto di lavoro

Oltre che sulla documentazione medica riguardante le patologie preesistenti (fornita dal dipendente) il giudizio del medico dovrà fondarsi anche sulla dettagliata descrizione da parte dell’azienda:

  • Della mansione ricoperta dal lavoratore;
  • Della postazione o dell’ambiente di lavoro in cui l’interessato presta l’attività.

In base agli elementi forniti il medico esprimerà un giudizio:

  • Di idoneità, potendo fornire al tempo stesso indicazioni su soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore al fine di contrastare il rischio di contagio, come il ricorso allo smart working o l’utilizzo di mascherine FFP2;
  • Di non idoneità temporanea, laddove non fosse possibile adottare soluzioni alternative (come ad esempio lo smart working).

Lavoratori fragili Covid: giudizio di non idoneità

La visita medica che si conclude con un giudizio di non idoneità temporanea a svolgere le attività ordinarie, impone all’azienda di individuare mansioni equivalenti o inferiori a cui l’interessato può essere temporaneamente adibito, pur senza subire alcun cambiamento di retribuzione o trattamento normativo.

Laddove non fossero disponibili mansioni alternative, il dipendente potrà essere collocato in malattia fino alla data indicata dal medico competente o dalla struttura pubblica che lo ha visitato.

In questo caso il dipendente dovrà farsi rilasciare un certificato dal medico curante con il quale si attesta lo stato di morbosità (potenziale) tale da determinare l’impossibilità temporanea a prestare l’attività. Il certificato dovrà essere inviato in via telematica all’INPS, come avviene per i normali eventi di malattia.

Il lavoratore interessato dovrà sottoporsi periodicamente a visita medica, da cui potrà emergere un diverso giudizio di idoneità, tale da consentire un ritorno alle mansioni ordinarie e la cessazione dello stato di malattia.

Svolgimento delle visite mediche

La Circolare n. 38 prescrive che le visite debbano svolgersi nell’infermeria interna o altro ambiente aziendale di metratura tale da consentire il distanziamento sociale.

I locali dovranno garantire un adeguato ricambio d’aria e igienizzazione delle mani. A medico e lavoratore è fatto obbligo di indossare le mascherine.

L’organizzazione delle visite sarà tale da evitare assembramenti. Inoltre si raccomanda di fornire ai dipendenti un’informativa affinché questi non si presentino a visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Sempre la Circolare n. 38, al fine di evitare assembramenti e in ragione della diffusione territoriale del virus, raccomanda di valutare il differimento delle visite mediche periodiche o quelle alla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, si raccomanda di valutare con cautela l’effettuazione di esami che possano esporre a contagio (ad esempio le spirometrie), qualora non fossero disponibili locali idonei.

Scarica qui la Circolare n.38 del Ministero del lavoro

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