Lavoratori disabili: nuove regole per l’inserimento e copertura quote di riserva

Paolo Ballanti 16/02/26
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In Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025 ha trovato pubblicazione la Legge 29 dicembre 2025, numero 198, di conversione del DL Sicurezza.
Quest’ultimo, approvato con Decreto – Legge 31 ottobre 2025, numero 159, prevede, nel suo testo coordinato, il rafforzamento delle politiche attive nei confronti dei lavoratori più fragili.

Nello specifico, grazie all’articolo 14-bis, si eleva dal 10 al 60 per cento il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone disabili) entro cui i datori di lavoro privati con più di cinquanta dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante la stipula di apposite convenzioni.

Vengono inoltre inseriti gli enti del Terzo settore non commerciali, diversi dalle imprese sociali, e le società benefit tra i soggetti destinatari con cui è possibile stipulare le suddette convenzioni.

Analizziamo le novità in dettaglio.

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Indice

Come adempiere all’obbligo di assunzione?

Le aziende tenute ad assumere lavoratori con disabilità possono effettuare le assunzioni:

  • con richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti;
  • a mezzo stipula di apposite convenzioni.

Richiesta nominativa

Nel caso di richiesta nominativa i datori di lavoro indicano agli organi competenti le generalità del soggetto da avviare al lavoro.

L’istanza può essere preceduta dalla domanda agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità, iscritte nelle liste del collocamento obbligatorio, che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

Il servizio di collocamento rilascia poi, su richiesta del datore di lavoro, un nulla osta di avviamento al lavoro, grazie al quale si riconosce preventivamente l’assunzione come avvenuta in assolvimento della quota d’obbligo.

Il rilascio del nulla osta rappresenta l’opportunità di verificare l’avvenuta adozione, da parte dell’azienda, degli interventi utili a conciliare le caratteristiche della persona con la mansione da occupare.

Le convenzioni

Le novità di cui al Decreto Sicurezza interessano l’assolvimento dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità a mezzo stipula di apposite convenzioni.

I datori di lavoro hanno a disposizione tre tipi di convenzione. Di queste, due sono state oggetto di modifica da parte del DL Sicurezza.

Convenzione articolo 11, Legge numero 68/1999
Nessuna novità per la convenzione di cui all’articolo 11, Legge numero 68/1999 diretta a:

  • inserimento delle persone con disabilità, attraverso la quale vengono stabiliti tempi e modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare (per esempio prevedendo la scelta nominativa del lavoratore o lo svolgimento di tirocini);
  • integrare le persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento (la convenzione può prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio per favorire l’adattamento al lavoro).

Convenzione che coinvolge soggetti terzi
Il secondo tipo di convenzione coinvolge altri soggetti oltre al datore di lavoro e si concretizza (articolo 12, Legge numero 68/1999) con l’assunzione a tempo indeterminato del personale con disabilità, inviato per essere impiegato presso un soggetto ospitante (cooperative e imprese sociali, disabili liberi professionisti o datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva).

Gli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali sono a carico del soggetto ospitante, per la durata della durata convenzione (dodici mesi, prorogabili di altri dodici).

Il datore di lavoro si impegna comunque ad affidare alla realtà ospitante un determinato ammontare di commesse.

Le convenzioni, non ripetibili per il medesimo soggetto, possono riguardare al massimo un lavoratore con disabilità se il datore di lavoro occupa meno di cinquanta dipendenti, ovvero il 30% dei lavoratori con disabilità per le realtà con più di cinquanta dipendenti.

Il successivo articolo 12-bis prevede un’altra forma di convenzione, questa volta destinata all’inserimento di persone con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Anche in questo tipo di convenzione il datore di lavoro affida commesse di lavoro a un destinatario (ad esempio cooperative sociali e loro consorzi, imprese sociali e datori di lavoro non soggetti all’obbligo di riserva) che, a fronte di ciò, assume i soggetti con disabilità.

La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell’aliquota d’obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 60 per cento della quota di riserva.
Quest’ultima percentuale è stata ritoccata dal DL Sicurezza, rispetto al precedente 10 per cento, così come l’inserimento degli enti del Terzo settore non commerciali e delle società benefit tra i soggetti autorizzati alla stipula delle convenzioni.

Convenzione – quadro
Interessata dalle modifiche del Decreto Sicurezza anche la convenzione prevista dall’articolo 14 del D.Lgs. numero 276/2003.
In particolare, al fine di favorire l’inserimento dei lavoratori con disabilità gli organismi individuati dalle regioni stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative, con i consorzi, le imprese sociali nonché (novità del DL Sicurezza) gli enti del Terzo settore non commerciali e le società benefit, apposite convenzioni quadro su base territoriale.

Tali convenzioni hanno ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali da parte delle imprese associate o aderenti.

L’inserimento lavorativo di soggetti con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario è utile per la copertura della quota di riserva cui sono tenute le imprese conferenti.

Il numero delle coperture per ogni realtà è dato dall’ammontare annuo delle commesse conferite, diviso per il coefficiente indicato dalla convenzione, nei limiti di percentuali massime.

I limiti percentuali non operano nei confronti delle imprese che occupano da quindici a trentacinque dipendenti.  

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Foto copertina: istock/ljubaphoto

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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