Società tra professionisti a socio unico: la tesi del Consiglio Nazionale dei Commercialisti

Mirco Gazzera 02/08/13
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La Legge numero 183 del 2011 ha riconosciuto espressamente la possibilità di esercitare attività professionali regolamentate in forma societaria. Prima della citata novella, la normativa esistente e la giurisprudenza formatasi escludevano, in generale, la possibilità di utilizzare lo strumento societario (specie nella forma di società di capitali) per l’esercizio di attività professionali regolamentate.

Alla luce della Legge numero 183 del 2011 il quadro normativo è radicalmente cambiato, anche se rimangono degli aspetti di dubbia interpretazione. A questo proposito, uno dei temi più dibattuti riguarda la configurabilità di una S.t.p. unipersonale. Il presente intervento, dopo un breve cenno alla disciplina generale delle S.t.p., espone l’interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, sulla configurabilità delle S.t.p. a socio unico.

Disciplina generale delle S.t.p.

La disciplina specifica delle S.t.p. è contenuta nell’articolo 10 della già citata Legge numero 183 del 2011 e nel decreto del Ministero della Giustizia numero 34 del 2013, il quale ha regolamentato alcuni aspetti cui la fonte primaria rinviava. L’Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti (Irdcec) ha pubblicato, di recente, la circolare numero 32 del 12 luglio 2013. Il documento descrive, in modo chiaro ed esaustivo, la disciplina delle S.t.p. Si rinvia a un successivo intervento l’analisi della predetta normativa. In questa sede, ci si limita a descrivere molto sinteticamente i tratti essenziali delle nuove S.t.p.

  • Tipi societari ammessi: si fa riferimento a quelli disciplinati dai titoli V (società di persone e di capitali) e VI (società cooperative con un numero di soci non inferiore a 3) del libro V del codice civile.

  • Soci: nella società possono coesistere soci professionisti, iscritti in ordini e collegi, i quali devono detenere la maggioranza dei 2/3, e soggetti non professionisti che possono svolgere attività di supporto o limitarsi a apportare capitale.

  • Oggetto sociale: esercizio in via esclusiva di un’attività professionale regolamentata, senza possibilità di svolgere attività commerciali.

 

S.t.p. a socio unico

Alla luce della disciplina che è stata appena descritta brevemente ci si è chiesti se sia configurabile una società tra professionisti unipersonale?.

A tale proposito la citata circolare dell’Irdcec e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti nel “Pronto ordini” numero 158/2013 propendono per la soluzione negativa. Il motivo è rappresentato dal fatto che nella disciplina delle S.t.p., contenuta nella Legge 183/2013, con riferimento:

  • all’attività costituente l’oggetto sociale: la normativa si riferisce “ai soci”;

  • alla denominazione o ragione sociale: il dettato normativo contiene un riferimento all’esercizio in “forma associata” della professione.

Alcuni autori hanno rilevato, tuttavia, che l’intera disciplina societaria contenuta nel codice civile è scritta nell’ottica di una società caratterizzata da una pluralità di soci. Ciò nonostante, come è noto, nell’ ordinamento vigente è possibile costituire S.r.l. e S.p.a. nella forma unipersonale. Alle predette società si applica la disciplina prevista ordinariamente per il tipo sociale prescelto (da “leggere” nell’ottica di una società unipersonale), oltre a alcune disposizioni dettate “ad hoc” per le società a socio unico. In effetti il dato letterale non sembra fare propendere, in modo univoco, per nessuna delle soluzioni interpretative descritte. Sarebbe opportuno, pertanto, un chiarimento del Legislatore in proposito.

L’accoglimento delle S.t.p. unipersonali offrirebbe la possibilità ai professionisti di “trasformare” in forma societaria le attività svolte oggi come professione intellettuale “tradizionale”.

Il vantaggio potrebbe essere rappresentato dal regime della responsabilità limitata, specie nel contesto attuale nel quale le responsabilità dei professionisti si sono allargate. D’altra parte la forma di società di capitali comporterebbe, in capo al socio unico. una serie di gravosi adempimenti (tenuta della contabilità ordinaria, redazione del bilancio, adempimenti camerali, etc.). Dal punto di vista fiscale, infine, i redditi prodotti dalle S.t.p. sono stati qualificati come redditi da partecipazione dal “disegno di legge semplificazioni”, alla stregua di quanto previsto per le associazioni professionali. La tassazione, pertanto, avverrebbe comunque in capo alla persona fisica in forma progressiva.

Mirco Gazzera

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