L’omissione penalmente rilevante del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

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Costituisce principio consolidato, sul piano normativo e giurisprudenziale, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della normativa antinfortunistica, essendo egli piuttosto  un mero “consulente” del datore di lavoro in tale materia.

La designazione del RSPP ai sensi dell’art. 31 del D. lgs 81 del 2008 non può per altro intendersi, in una prospettiva sostanziale ed effettuale, quale “delega di funzioni”  sicché  il Datore di lavoro rimane il soggetto giuridicamente e normativamente qualificato dal D.lgs 81 del 2008 ad assumere, rivestendo ex lege la presupposta posizione di garanzia, le  iniziative idonee a neutralizzare le situazioni da cui possano derivare rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Tale principio, viene riconfermato nella pienezza della sua applicazione dalla recente  Corte di Cassazione Sez. Quarta Pen., con la sentenza del 27.01.2011, n. 2814,  sebbene con talune precisazioni di carattere sistematico intese a definire ed individuare i presupposti di responsabilità, anche concorrente, del RSPP in relazione ad eventi lesivi occorsi al lavoratore sui luoghi di lavoro in conseguenza di inadempimenti agli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica.

Secondo la Corte infatti,  il  RSPP – che in quanto privo dei poteri decisionali e di spesa non è in condizione di  intervenire direttamente per rimuovere eventuali situazioni di pericolo – può tuttavia essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione ( in questo senso anche Cassazione Sezione IV, 2 febbraio 2010; 13 marzo 2008; 15 febbraio 2007; 20 aprile 2005).

In particolare, “il fatto che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto” o dall’inottemperanza del RSPP alle funzioni che per legge gli sono proprie.

Tali responsabilità possono anzi  devono invocarsi tutte le volte che il comportamento colposo (imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline) del RSPP – quale ad esempio la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori – impedisce l’attivazione da parte dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, e quindi integri una omissione rilevante ai sensi del combinato disposto degli articoli 113 e 41, 1 cpv, del codice penale, costituendo  una concausa dell’evento lesivo, in ipotesi verificatosi proprio in ragione dell’inosservanza colposa dei compiti di prevenzione attribuitigli dalla legge e della conseguente mancata rimozione della condizione di rischio da parte dei soggetti muniti dei necessari poteri di intervento.

Fortunato Costantino

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