Cassazione e scienza contro la Pas: non può divenire uno strumento per ottenere l’affidamento

Un ragazzino, <<convivente>> con la madre, viene prelevato, con forza, dalla scuola che frequenta per essere portato in una struttura educativa. Tale estremo fatto, posto in essere dalle forze dell’ordine, si concretizza a seguito della decisione dell’organo giudicante, il quale giunge – espressamente – a sostenere che il ragazzino e la madre siano affetti dalla ‘‘sindrome di alienazione parentale’ (cd. ‘‘PAS’’). Più specificatamente, la madre del ragazzino risulta decaduta dalla potestà genitoriale, quindi non più idonea alla <<convivenza>> con il minore, per aver estraniato al figlio la figura paterna. I giudici, dunque, giungono a dettare tale estremo provvedimento a seguito di differenti consulenze tecniche: le quali constatano nel ragazzino un equilibrio psico-fisico minato ed esposto a grave pericolo – in relazione alla condizione patogenetica in cui il medesimo versa, determinata da un forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre (…). La madre, considerate le avverse pronunce giudiziali – contenenti gli estremi, dannosi provvedimenti, propone ricorso presso la Corte di Cassazione: la Quale da torto ai giudici di prime e seconde cure assestando un duro colpo alla PAS!

Ebbene, secondo il principale teorizzatore, Richard Gardner, la ‘‘sindrome PAS’’, ovvero   Parental Alienation Syndrome, è <<un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli>>. In questo disturbo un genitore, definito alienatore, attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore, definito alienato. Il minore, conteso dai due genitori, si trova dunque ‘‘costretto’’ a fornire il suo personale contributo alla campagna di denigrazione ed allontanamento – esercitata verso uno dei genitori. Numerosi studi, soprattutto recenti, escludono <<categoricamente>> la validità scientifica della ‘‘sindrome PAS’’ e la possibilità di inserire il fenomeno medesimo nell’ambito delle patologie-malattie (la sindrome in esame non risulta, infatti, inserita in alcuna delle classificazioni scientifiche in uso). Ebbene, nonostante la PAS non sia oggi considerata – né dalla psichiatria né dalla psicologia clinica – come un disturbo mentale, la sindrome continua ad essere oggetto di attenzione soprattutto in ambito forense. Nella prassi, sono numerose le consulenze tecniche che supportano la sindrome PAS e che, immancabilmente, influenzano i provvedimenti giudiziali.

Ebbene, sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, è bene precisare che la sindrome PAS non è menzionata tra i motivi di esclusione dell’affidamento (ex Legge 8 febbraio 2006 nr. 54). Più specificatamente, tra i motivi di esclusione dell’affidamento rileva la ‘‘sola’’ cd. manipolazione di uno dei due genitori per allontanare il figlio e non la sindrome PAS. Quando si parla di manipolazione di uno dei genitori (…) è necessario rinviare, in via propedeutica, alla radicale differenziazione operativa tra mera conflittualità genitoriale da un lato e vere e proprie manovre di alienazione dall’altro: riconoscendo solo a quest’ultime una grave potenzialità di pregiudizio per il benessere del minore, criterio necessario e sufficiente a motivare una sospensione della bigenitorialità e la scelta di affidamento univoco al genitore alienato (in tal senso: Cass. Civ., sent. nr. 16593 del 2008). Tale precisazione tecnico-normativa sta, dunque, ad evidenziare che sussiste una netta distinzione tra: sindrome PAS (potente, onnicomprensivo strumento gardneriano) e manipolazione di uno dei genitori per allontanare il figlio. La sindrome PAS, nel suo ampio raggio d’azione, tende infatti a ‘‘castigare’’ anche le mere conflittualità – fisiologiche in una separazione-divorzio.

A tal preciso riguardo, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sent. nr. 7041 del 2013, afferma in sostanza che: ‘‘una C.T.U. che si fondi sulla PAS – quale malattia – costituisce una mera devianza della scienza medica e come tale non può costituire oggetto per l’adozione di un provvedimento giurisdizionale; dove ciò avvenga l’effetto sarà certamente la demolizione del processo per un nuovo esame in cui a governare il processo siano la legge e la scienza (…)’’. A parere della medesima Corte, ‘‘nel caso di specie, la Corte territoriale – pur recependo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., fondate sull’accertamento diagnostico nei confronti del minore della sindrome PAS –  non ha esaminato le censure sia in relazione alla validità (sul piano scientifico) di tale controversa patologia, sia in merito alla sua reale riscontrabilità nel minore e in sua madre (…)’’.

Insomma, la PAS non può e non deve divenire un mero strumento retorico-scientifico per ottenere l’affidamento.

La scienza, nella sua applicazione deviata, NON può spingersi fino a descrivere come patologica la reazione ‘‘normale’’ di un bambino.

Se le aule di giustizia continuano a dare spazio alla PAS si rischia tanto!:

–          si rischia di denominare ‘‘malato-patologico’’ un minore che non lo è;

–          ma soprattutto si rischia di sostenere la falsità di moltissime, reali denunce di abusi.

La scienza e la giustizia sono chiamate a farsi realmente garanti dei minori!

 

Giovanna Cuccui

Ho iniziato il mio percorso accademico presso l’Università di Giurisprudenza di Cagliari, ove ho conseguito la laurea triennale in scienze giuridiche. Il corso specialistico in Giurisprudenza e la successiva specializzazione nelle professioni legali li ho svolti presso l’Univers…Continua a leggere

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