Con tale sentenza i giudici di Lussemburgo si pongono nel solco di altre precedenti decisioni nelle quali la Corte si era espressa in tal senso (vedi la sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009, cause C 402/07 e C 432/07), respingendo altresì le istanze delle compagnie aeree coinvolte, che volevano restringere l’efficacia temporale della sentenza odierna. Le compagnie, infatti, spingevano affinché le richieste di compensazione pecuniaria da parte dei passeggeri relative a voli ritardati risalenti a prima della data di pronuncia della presente sentenza venissero ritenute non fondate (eccetto il caso di passeggeri che avevano già intentato un’azione giudiziaria in tal senso). La Corte Ue non ha tuttavia ritenuto necessario limitare nel tempo l’efficacia della sentenza odierna.
Il comunicato stampa con cui la Corte di Lussemburgo ha dato notizia della sentenza spiega che, in base a quanto previsto dal diritto dell’Unione, i passeggeri colpiti da ritardi superiori alle 3 ore possono beneficiare di “una compensazione forfettaria di importo compreso tra 250 e 600 euro. Nella sentenza Sturgeon la Corte di Giustizia ha considerato che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati per quanto riguarda il loro diritto ad una compensazione pecuniaria. La Corte ha così dichiarato che se essi raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, possono chiedere alla compagnia aerea una compensazione forfettaria, salvo che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali”.
Nello specifico, la Corte di Giustizia Ue ha esaminato due cause alla luce della precedente sentenza Sturgeon.
1) La prima (C 581/10) è relativa all’esame, da parte della Amtsgericht Köln (il Tribunale distrettuale di Colonia, Germania), di una controversia tra alcuni viaggiatori e la compagnia aerea Lufthansa per il ritardo di un volo superiore alle 24 ore rispetto all’orario stabilito.
2) La seconda causa (C 629/10) è relativa al ricorso presso la giustizia del Regno Unito adito congiuntamente dalla TUI Travel, dalla British Airways, dalla EasyJet Airlines e dall’International Air Transport Association in seguito al rigetto – da parte della Civil Aviation Authority – della loro richiesta di non dover essere costrette a risarcire i passeggeri di voli ritardati. La Civil Aviation Authority – l’autorità indipendente per il trasporto aereo della Gran Bretagna – aveva infatti respinto il loro ricorso dichiarando di essersi attenuta proprio a quanto disposto dalla sentenza Sturgeon della Corte di Giustizia Ue, che si avvia in tal modo ad estendere su scala europea la tutela dei passeggeri clienti delle compagnie aeree continentali.
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