IVA Reverse Charge: cos’è e cosa cambia
Cos’è il Reverse Charge, noto come Inversione Contabile? È un metodo di applicazione dell’IVA che permette il passaggio dell’imposizione fiscale dal venditore all’acquirente. Ne abbiamo parlato qui: Iva Reverse Charge.
La novità arriva con la Circolare n. 16/2017 emessa dall’Agenzia delle Entrate che descrive la riforma della disciplina sanzionatoria per violazioni commesse in materia di Inversione Contabile.
Le nuove modifiche alla riforma
Tra le modifiche alla riforma: l’estensione della sanzione ridotta. Se prima era prevista in caso di violazione degli obblighi riguardanti la documentazione e la registrazione delle operazioni non imponibili, ora è estesa anche in caso di violazione relativa a operazioni di Inversione Contabile, con sanzione applicabile al cedente o al prestatore.
IVA Reverse Charge: quando si applica la sanzione
La circolare illustra i campi d’applicazione della disciplina sanzionatoria dell’Inversione Contabile. Vediamoli insieme:
1) in caso di omissione dell’adempimento, al committente si applica una sanzione fissa (da 500 a 20mila euro), ma solo se l’operazione non è stata occultata ed è presente nella contabilità. Se l’operazione non risulta, la sanzione si applica in proporzione alla gravità del fatto, tra il 5% e il 10% dell’imponibile non documentato (si parte da un minimo di 1000 euro);
2) in caso di errata applicazione dell’imposta col sistema ordinario, se si tratta di errore involontario e il fornitore ha già assolto l’imposta nella liquidazione di competenza, non occorre che il committente regolarizzi l’operazione, a eccezione del suo diritto alla detrazione (la sanzione va dai 250 ai 10mila euro a carico del destinatario);
3) in caso di errata applicazione dell’imposta col sistema dell’Inversione Contabile, il committente ha diritto a detrarre l’imposta assolta irregolarmente, mentre il prestatore è punito con il pagamento della sanzione (da 250 a 10mila euro) di cui è responsabile, in via solidale, il committente;
4) in caso di errata applicazione dell’Inversione Contabile a operazioni esenti, non imponibili, non soggette a imposta o inesistenti, non sono previsti debiti o sanzioni.
Le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015.
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