AE: IVA al 10% per la revisione obbligatoria degli impianti di riscaldamento

Federico Piva 12/03/13
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Con la risoluzione in commento l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli interventi di manutenzione obbligatoria degli impianti di riscaldamento sono soggetti ad aliquota agevolata pari al 10 per cento anziché all’aliquota ordinaria del 21 per cento.
L’art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488 del 1999 ha previsto l’agevolazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento per tutte le prestazioni di servizi concernenti gli interventi su abitazioni private di cui all’art. 31, comma 1, lett. a ), b ), c ) e d ) della L. n. 457 del 1978.
Per vero, l’art. 31 della L. n. 457 del 1978 richiamato dall’art. 7 della Legge n. 488 del 1999 non è più in vigore, ma – come anche spiegato dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione in commento – è confluito invariato nel Testo Unico Edilizia, d.P.R. n. 380 del 2001.
Tra le prestazioni che scontano l’aliquota agevolata ora indicata dall’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001 rientrano, come già illustrato dalla circolare n. 71 del 7 aprile 2000, anche gli interventi di manutenzione obbligatoria, di revisione e di controllo di emissione di fumi degli impianti di riscaldamento compresa l’attività di sostituzione delle parti di ricambio già precisato nella,.
Tanto premesso si pone il problema del recupero della maggiore IVA “pagata” dal consumatore finale.
L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione in commento riporta l’ormai consolidato orientamento della Corte di Giustizia UE (causa n. C-35/07) e della Corte di Cassazione (sent. n. 6419/2003) secondo il quale il consumatore finale è solo economicamente soggetto all’IVA, ma rimane giuridicamente estraneo al rapporto con il Fisco. Ne consegue che il consumatore non ha alcuna azione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per ottenere il rimborso la maggiore IVA pagata.
Di converso, anche il prestatore del servizio incontra limitazioni alla possibilità di chiedere il rimborso.
Un primo limite è ravvisato nel termine di prescrizione biennale per l’istanza di rimborso previsto all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Un secondo limite è da ravvisarsi nella struttura stessa dell’IVA. Infatti, il prestatore pur se soggetto passivo dell’IVA, non è il soggetto che economicamente sconta il tributo. L’IVA infatti è – e deve essere – addebitata al consumatore finale.
In tale circostanza il prestatore del servizio potrebbe abusare della propria posizione chiedendo il rimborso all’Amministrazione finanziaria senza poi corrisponderlo ai propri clienti. Al fine di evitare indebiti arricchimenti la risoluzione in commento ha precisato che il prestatore di servizi potrà essere rimborsato solo previa prova di restituzione del tributo ai propri clienti e nella misura effettivamente restituita.
È evidente che in tale contesto il prestatore del servizio potrebbe non avere alcun interesse a presentare la domanda di rimborso dal momento che tutte le somme restituite dall’Erario devono essere state previamente restituita ai consumatori finali.
Come può comportarsi il consumatore finale di fronte al rifiuto del prestatore del servizio di chiedere il rimborso?
Sul punto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2064 del 28 gennaio 2011 ha statuito che il consumatore può proporre azione di arricchimento senza causa nei confronti del prestatore del servizio davanti al giudice ordinario (Giudice di Pace o Tribunale a seconda del valore). La domanda giudiziale può essere presentata entro il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. e quindi, anche dopo che per il prestatore del servizio è spirato il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Federico Piva

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