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Con la suddetta Circolare l’Agenzia non si limita a chiarire le modalità dei rimborsi IVA in seguito alla revisione del sistema fiscale, ma precisa anche i requisiti necessari per l’esonero dalla presentazione della garanzia.
Rimborso IVA: quando si applica
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Anzitutto, il documento in oggetto si rivolge alle richieste di rimborso presentate dalle Società non operative o in perdita sistematica. Le società che ritengano sussistenti oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, come specificato dalla Circolare, possono presentare istanza di interpello.
Se le istanze di interpello vengono presentate preventivamente, sia in qualità di società non operative sia in qualità di società in perdita sistematica, “il rimborso viene erogato o negato a seguito dell’esito, anche tacito, degli interpelli”.
Inoltre, anche che se la società presenta l’istanza ai soli fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, chiarisce l’Agenzia, l’ufficio, in attesa della risposta all’interpello, controllerà che la società non sia in perdita sistematica.
Invece, nel caso la stessa presentai soltanto l’istanza per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, le Entrate chiederanno alla società di produrre il test di operatività.
La stessa Agenzia poi, in un’ottica di collaborazione con il contribuente, dichiara che anche in assenza sia della dichiarazione sostitutiva che delle istanze preventive di interpello il rimborso IVA potrà comunque essere erogato qualora la società presenti una dichiarazione sostitutiva su richiesta dell’ufficio.
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E se il contribuente riceve comunicazione di irregolarità?
Nel caso in cui il contribuente riceva comunicazione di irregolarità, qualora dal controllo automatizzato dovesse emergere “un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”, lo stesso contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire tutte le informazioni utili agli uffici per provare la correttezza dei dati dichiarati.
L’ufficio, qualora i 30 giorni concessi non siano ancora decorsi oppure nel caso di “un piano di rateazione che stia regolarmente onorando”, procederà normalmente con l’erogazione del rimborso IVA. Pertanto, in questo caso, comunicazioni di irregolarità e rateazione non sono considerati carichi pendenti ai fini della sospensione del rimborso.
E se non si pagano le somme dovute?
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L’IVA nelle operazioni con l’estero
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Nel caso, invece, del mancato pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione allo scadere dei 30 giorni o quello di decadenza dalla rateazione, l’ufficio “potrà procedere con la sospensione totale o parziale del rimborso IVA“.
Gli altri punti chiariti
La Circolare chiarisce, inoltre, la recente eliminazione dell’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia. I rimborsi IVA che ammontano a cifre superiori a 15mila euro richiedono oggi la garanzia soltanto nel caso di soggetti a rischio (ovvero quelli che “nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica” particolarmente rilevanti).
Viene spiegato, infine, che l’avvenuto integrale soddisfacimento della pretesa erariale da parte del soggetto passivo che non abbia reso necessaria alcuna ulteriore attività di riscossione da parte dell’Amministrazione rimuove gli effetti pregiudizievoli dell’atto impositivo e quindi rende nuovamente non necessaria la presentazione della garanzia.
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