Invenzioni del lavoratore autonomo, a chi spettano i diritti di sfruttamento?

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Spettano al datore di lavoro i diritti di sfruttamento sui risultati dell’attività inventiva svolta dal lavoratore (anche) autonomo, se tali risultati sono il frutto dell’incarico conferito.

Dopo anni di vuoto, il legislatore ha finalmente inteso colmare la lacuna normativa esistente in materia di attività inventiva del lavoratore autonomo estendendo espressamente anche a tale categoria di lavoratori il principio secondo cui il committente acquista l’opera commissionata a titolo originario, mentre il lavoratore rimane titolare di tutti i diritti sui risultati della propria attività inventiva che non sia stata oggetto del contratto di lavoro.

Con la legge 22 maggio 2017 è infatti entrata in vigore la norma che prevede come “Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzate nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto d’autore), e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30” (cfr. art. 4 della legge menzionata).

Sebbene la norma codifichi un principio già condiviso, la sua formulazione appare in alcuni punti infelice; l’adozione dell’espressione “apporti originali”, infatti, potrebbe dar luogo a problemi applicativi, in quanto espressione di carattere atecnico nella cui definizione non è chiaro se rientrino le sole opere dell’ingegno protette dalla legge sul diritto d’autore oppure anche apporti intellettuali di tipo diverso.

Gilberto Cavagna

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